Cassazione Civile, Ordinanza n. 22045/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione degli onorari per l’attività svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di querela di falso promosso incidentalmente nel contesto di un processo volto all’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita. L’istanza era stata rigettata dall’ufficio di merito e il rigetto confermato in opposizione, sul rilievo che l’ammissione al patrocinio valesse solo per il procedimento principale e non anche per il giudizio di querela di falso, ritenuto autonomo. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 34 e 295 c.p.c., sostenendo che la norma estende espressamente il beneficio a ogni grado, fase e alle procedure derivate e accidentali connesse, sicché il sub-procedimento di querela di falso, funzionale a rimuovere la forza probatoria del documento posto a base della domanda principale, doveva ritenersi compreso. Con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali e omesso esame di un fatto decisivo, osservando che il provvedimento di ammissione non delimitava l’oggetto della controversia e che la querela di falso aveva lo stesso numero di ruolo del giudizio principale, oltre a essere stata seguita da una condanna alle spese in favore dell’Erario nel procedimento concluso con l’accertamento della falsità. Il Ministero si è costituito tardivamente con un atto non qualificabile come controricorso, solo per partecipare all’udienza di discussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero perché effettuata tardivamente con un atto privo dei requisiti del controricorso, limitato alla mera dichiarazione di partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c. Sul merito, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002, si estende a ogni grado, fase e alle procedure derivate e accidentali connesse; la querela di falso proposta incidentalmente nel processo principale integra una procedura connessa, anche se autonoma, quando il documento contestato è posto a base della domanda principale ed è quindi idoneo a incidere sulla decisione di merito. Ne consegue che il giudice di merito ha errato nell’escludere la liquidazione del compenso per l’attività svolta nel sub-procedimento. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002
"L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse"
il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si limita al solo procedimento per il quale è stato emesso il provvedimento di ammissione, ma si estende anche alle procedure derivate e accidentali connesse al processo principale
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 295 c.p.c. per sostenere la connessione del sub-procedimento con il giudizio principale
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 34 c.p.c. per sostenere la connessione del sub-procedimento con il giudizio principale
la semplice dichiarazione di partecipazione all’udienza non basta a integrare un controricorso se manca l’esposizione dei motivi di diritto
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda
Massime di principio
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si estende non solo ai gradi e alle fasi del processo, ma anche alle procedure derivate o accidentali che siano comunque connesse al giudizio principale.
- Una querela di falso proposta in via incidentale costituisce procedimento connesso al giudizio in cui il documento viene utilizzato, quando l’accertamento della falsità è potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione di merito.
- Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, l’autonomia formale di un sub-procedimento non esclude la sua inclusione nel beneficio se esso è funzionalmente strumentale alla definizione della controversia principale.
- Nel giudizio di cassazione, un atto di mera costituzione per partecipare all’udienza non vale come controricorso se non contiene i motivi di diritto richiesti dalla legge processuale.
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