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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09542/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva promosso due separati giudizi per impugnare due delibere assembleari con cui erano stati approvati i rendiconti condominiali di diversi esercizi e i relativi piani di riparto. In primo grado il tribunale aveva annullato una delibera e respinto l'altra; in appello il condomino lamentava la mancata considerazione di diversi vizi delle delibere, tra cui la mancata convocazione di tutti i condomini, l'assenza o inidoneità delle tabelle millesimali, la mancanza di documentazione giustificativa delle spese e l'erroneità della ripartizione. Con il ricorso per cassazione proponeva tre motivi: 1) violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti e sull'appello, sostenendo che il condominio non potesse ottenere in appello la riforma della decisione relativa alla delibera non impugnata con appello principale; 2) violazione delle norme sulla prova e sugli obblighi dell'amministratore, deducendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola prova della vana richiesta di accesso ai documenti, senza considerare che la mancanza dei documenti era desumibile anche da altre circostanze documentali; 3) violazione delle norme sulla ripartizione delle spese condominiali, sostenendo che il criterio adottato dall'assemblea fosse una quota fissa non proporzionale e che tale criterio non potesse essere legittimato dalla sola approvazione assembleare, specie se protratto nel tempo. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato in via preliminare e assorbente la mancanza della procura speciale per il giudizio di legittimità, non prodotta né validamente indicata e depositata nei termini di legge.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto assorbente la mancata produzione e l'irregolare indicazione della procura, non essendo sufficiente il riferimento contenuto nell'intestazione dell'atto né sanabile il vizio mediante rinnovazione. Conseguentemente, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del difensore che aveva sottoscritto il ricorso, e non della parte rappresentata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    richiamato solo come parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte non ha esaminato nel merito le censure perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale.

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riunione dei procedimenti, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riunione dei procedimenti, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza dall'impugnazione; la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 365 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione richiede, a pena di inammissibilità, una procura speciale valida e specificamente riferita al giudizio di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e la relativa procura deve risultare reperibile e indicata secondo i requisiti di specificità, a pena di inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    la procura speciale, se conferita con atto separato, deve essere depositata insieme al ricorso nei termini di legge; la tardività o l'omesso deposito comportano improcedibilità/inammissibilità.

  • art. 125 c.p.c.

    la regola generale sulla procura posteriore alla notificazione dell'atto non opera quando la legge richiede la procura speciale per il compimento dell'atto.

  • art. 182 c.p.c.

    non è applicabile per sanare la mancanza della procura speciale nel giudizio di cassazione, poiché il requisito deve esistere prima del ricorso e non può essere integrato successivamente.

  • art. 1130 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi dell'amministratore nella tenuta e messa a disposizione della documentazione condominiale, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1713 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rendiconto e di esibizione dei documenti; non vi è stata decisione di merito sul punto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma le censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il criterio di ripartizione delle spese condominiali; la Corte non ha affrontato il merito per l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • legge n. 228 del 2012

    richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale è un requisito indefettibile di ammissibilità del ricorso: deve essere specificamente riferita al giudizio di legittimità, esistente prima della proposizione del ricorso e depositata nei termini di legge.
  • La mancanza della procura speciale non può essere sanata con la rinnovazione ex art. 182 c.p.c., perché nel processo di cassazione il potere di rappresentanza deve risultare già perfezionato al momento dell'introduzione del giudizio.
  • Se la procura è conferita con atto separato, il ricorrente deve non solo indicarne l'esistenza nel ricorso, ma anche depositarla e renderla reperibile negli atti; in difetto il ricorso è inammissibile/improcedibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di procura, la condanna alle spese può gravare sul difensore che ha proposto l'impugnazione senza valido mandato, quale soggetto che ha assunto processualmente l'iniziativa senza legittimazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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