Sentenza n. 1146/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 329/2024, resa all’esito giudizio R.G. n. 590/2023, del Tribunale di Cremona – Sez. Lavoro, pubblicata in data 15 ottobre 2024 e notificata in data 21 dicembre 2024 (Retribuzione Professionale Docenti e Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, avente ad oggetto il pagamento della Retribuzione Professionale Docente, l'attribuzione della Carta del Docente e il rimborso delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 21 dicembre 2024 e divenuta irrevocabile, aveva accertato il suo diritto a percepire € 1.627,36 per Retribuzione Professionale Docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione, nonché il diritto alla Carta del Docente per gli anni 2021/2022 e 2022/2023, per € 500,00 annui, oltre accessori. Il titolo aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha lamentato la totale inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata il 21 dicembre 2024 e il ricorso per ottemperanza il 25 luglio 2025. Ha ritenuto quindi integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, provvedendo al pagamento della Retribuzione Professionale Docente e delle somme dovute per la Carta del Docente, mediante pagamento o accredito, oltre agli accessori stabiliti nel titolo. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente; il commissario dovrà operare nei 90 giorni successivi alla comunicazione dell'inadempimento e potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, con funzione principalmente sollecitatoria: se il Ministero non adempirà entro il termine perentorio di 90 giorni, dovrà versare, dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d'ufficio e disporre anche il pagamento della penalità. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce, insieme agli ulteriori presupposti, la base processuale per l'ottemperanza a una sentenza esecutiva del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; la penalità può essere conformata con finalità principalmente sollecitatoria e resa operativa dopo un termine di adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale; nel caso concreto era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669
Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022, per iniziare l'esecuzione forzata non occorre più l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la sentenza rilasciata in copia conforme all'originale.
art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a.
La penalità di mora è stata quantificata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e condizionatamente al mancato adempimento entro il termine assegnato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'Amministrazione statale quando una sentenza esecutiva del giudice ordinario, passata in giudicato, non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando il giudicato impone il pagamento di somme e l'attribuzione di una prestazione amministrativa, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine perentorio per l'integrale adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
- La carenza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato di pagamento nei confronti dell'Amministrazione statale, potendo il commissario ricorrere, ove necessario, all'istituto del pagamento in conto sospeso.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata principalmente come strumento sollecitatorio: il giudice può concedere un termine di adempimento con effetto liberatorio e stabilire che, in caso di suo superamento, la sanzione maturi retroattivamente dalla comunicazione della sentenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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