Cassazione Civile, Ordinanza n. 34932/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un'altra per il pagamento di corrispettivi relativi a servizi di trasporto merci per conto terzi eseguiti in un determinato periodo. La società ingiunta propose opposizione ex art. 645 c.p.c., deducendo che dall'importo richiesto dovessero essere sottratte somme già corrisposte a terzi trasportatori e ulteriori importi asseritamente dovuti per l'adeguamento del tariffario conseguente al mutamento della modalità di trasporto. La opponente formulò anche domanda riconvenzionale, allegando di essere a sua volta creditrice della controparte. Nei giudizi di merito le domande di novità introdotte con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. furono ritenute inammissibili perché tardive e nuove rispetto all'originaria opposizione; inoltre, il giudice di merito ritenne non provata l'eccezione circa gli accordi intercorsi tra le parti e confermò il credito azionato in via monitoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe implicitamente considerato inammissibile anche la documentazione depositata a corredo della memoria istruttoria, pur essendo essa tempestiva; con un secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che i documenti prodotti con la memoria istruttoria dimostrassero l'esistenza degli accordi contrattuali e avrebbero condotto a una decisione diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via pregiudiziale, che il sopravvenuto fallimento della società controricorrente non incideva sul giudizio di legittimità, poiché in cassazione non operano le ordinarie cause interruttive del processo. Nel merito dei motivi, ha ritenuto il primo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva affermato l'inammissibilità dei documenti in sé, ma aveva reputato nuove e quindi irritualmente introdotte le domande e le eccezioni svolte con le memorie ex art. 183 c.p.c., osservando che la documentazione allegata era strumentale a tali nuove allegazioni. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non rispettoso degli oneri di specificità e localizzazione imposti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.: la ricorrente non aveva indicato specificamente quali documenti fossero stati omessi, il loro contenuto, la loro decisività e il modo in cui il fatto storico fosse stato discusso nel processo. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente e la sua condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
è richiamato come base dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società ingiunta
art. 183, sesto comma, c.p.c.
consente l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione documentale nei termini processuali, ma non legittima l'introduzione di nuove domande o eccezioni tardive
art. 345 c.p.c.
viene evocato per escludere la proponibilità in appello di una nuova questione di violazione di norme sulla somministrazione di lavoro
art. 342 c.p.c.
richiama il requisito di specificità dei motivi di appello, ritenuto non soddisfatto dalla parte appellante
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del primo motivo, ma la censura è stata reputata non pertinente alla ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o all'omesso esame di singoli elementi istruttori
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di specificare e localizzare gli atti e i documenti richiamati in ricorso
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda e la loro puntuale individuazione
art. 43 legge fallimentare
la Corte ribadisce che l'apertura del fallimento non interrompe il giudizio di cassazione
art. 41 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
è richiamato per la modifica dell'art. 43 l.fall., senza effetti interruttivi nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per il contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a criticare un profilo diverso o soltanto apparente.
- La produzione documentale tempestiva non consente di introdurre, attraverso le memorie istruttorie, domande o eccezioni nuove rispetto al thema decidendum fissato dall'atto introduttivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, salvo che la loro omissione renda priva di fondamento la decisione.
- Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto o documento in cassazione, il ricorrente deve indicare in modo specifico il documento, il suo contenuto, la sua decisività e il luogo/processo in cui il fatto è stato discusso.
- Nel giudizio di cassazione l'apertura del fallimento di una parte non determina, di per sé, interruzione del processo, che è governato dall'impulso d'ufficio.
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