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Sentenza

Sentenza n. 3414/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento in data 07.04.2025 prot.n. -OMISSIS-/P.A.S.I. del Questore della Provincia di Caserta, unitamente al verbale di notifica del 12.04.2025, che rigetta l'istanza per ottenere il rilascio di licenza per l'attività di commercio all'ingrosso di oggetti e metalli preziosi; della nota in data 28.11.2024 Div. -OMISSIS- di preavviso di rigetto; degli atti richiamati nei provvedimenti; una agli atti preordinati, connessi e consequenziali; nonché, per il riconoscimento e la dichiarazione che l'istanza del 15.10.2024, presentata dal ricorrente alla Questura di Caserta per il rilascio di licenza per l'attività di commercio all'ingrosso di oggetti e metalli preziosi, è stata accolta per l'intervenuta formazione del silenzio assenso.

Giustizia amministrativa202503065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore della Provincia di Caserta del rilascio della licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. per il commercio all'ingrosso di oggetti e metalli preziosi, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di pubblica sicurezza richiesta per l'attività di commercio all'ingrosso di oggetti e metalli preziosi e ha chiesto l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l'insussistenza dei presupposti per negare l'autorizzazione, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'omessa considerazione delle osservazioni procedimentali e la formazione del silenzio assenso ai sensi del punto 35 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016. Il diniego era fondato sul giudizio di inaffidabilità e di non buona condotta desunto da una condanna per omicidio stradale colposo, da una segnalazione per minaccia e da procedimenti per truffa, nonché da ulteriori vicende penali, una delle quali archiviata e un'altra definita per remissione della querela. Il ricorrente ha inoltre valorizzato la successiva archiviazione, intervenuta nel 2026, del procedimento penale per truffa pendente al momento dell'adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la formazione del silenzio assenso, ritenendo che il punto 35 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016 riguardi il commercio di preziosi in esercizi di vicinato e in medie o grandi strutture di vendita, non il commercio all'ingrosso oggetto dell'istanza. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico dell'amministrazione sull'affidabilità del richiedente, considerata la particolare delicatezza del settore del commercio di preziosi e la conseguente esigenza di rigorosa verifica dei requisiti soggettivi. Tale valutazione può fondarsi anche su circostanze non sfociate in condanne definitive o non qualificabili definitivamente come reato, purché indicate nel provvedimento e ragionevolmente sintomatiche del rischio di abuso del titolo di polizia. Nel caso concreto, la pluralità delle vicende penali, comprese quelle per truffa, costituiva base sufficiente per il diniego. La successiva archiviazione del procedimento del 2023 non rileva, poiché la legittimità dell'atto va valutata secondo la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum. Sono state respinte anche le censure di difetto di motivazione e istruttoria: l'amministrazione aveva indicato gli elementi posti a fondamento del diniego e aveva dato conto, seppure sinteticamente, delle osservazioni del privato. L'omessa indicazione nel preavviso di rigetto di uno dei procedimenti non è stata ritenuta decisiva, poiché residuavano comunque elementi idonei a sorreggere il provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

    La disposizione consente di negare l'autorizzazione non solo in presenza delle condanne espressamente indicate, ma anche quando il richiedente non dimostri la propria buona condotta; la valutazione amministrativa è discrezionale e può fondarsi su circostanze sintomatiche dell'inaffidabilità.

  • art. 10 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    La licenza di polizia può essere ritirata quando emergano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego, purché tali circostanze siano indicate nel provvedimento e siano ragionevolmente sintomatiche di un possibile abuso del titolo.

  • art. 127 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Costituisce la base normativa della licenza di pubblica sicurezza per l'attività di commercio di oggetti e metalli preziosi.

  • punto 35 della tabella A, d.lgs. n. 222/2016

    La disciplina invocata sul silenzio assenso riguarda il commercio di preziosi in esercizi di vicinato e in medie o grandi strutture di vendita, non il commercio all'ingrosso di preziosi.

  • art. 589-bis, comma 1, c.p.

    La condanna per omicidio stradale colposo è stata considerata, insieme alle ulteriori vicende, quale elemento del quadro valutativo sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 612 c.p.

    La segnalazione per minaccia è stata valutata come elemento sintomatico nell'ambito del giudizio complessivo di buona condotta.

  • art. 640 c.p.

    I procedimenti per truffa, anche se non definiti con condanna, sono stati ritenuti rilevanti per il giudizio prognostico sull'affidabilità nel settore del commercio di preziosi.

Massime di principio

  • Nel rilascio di licenze di pubblica sicurezza per il commercio di oggetti e metalli preziosi, l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella verifica dell'affidabilità e della buona condotta del richiedente, giustificata dalla particolare delicatezza del settore e dal rischio di abuso del titolo di polizia.
  • Il diniego di una licenza di pubblica sicurezza può fondarsi anche su circostanze non sfociate in una condanna penale definitiva o non accompagnate da una definitiva qualificazione del fatto come reato, purché siano puntualmente indicate nel provvedimento e risultino ragionevolmente sintomatiche dell'inaffidabilità o del rischio di abuso dell'autorizzazione.
  • La legittimità del diniego di un'autorizzazione di polizia deve essere valutata secondo la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto; le sopravvenienze favorevoli, come l'archiviazione successiva di un procedimento penale, non incidono sulla legittimità originaria del provvedimento.
  • La disciplina del silenzio assenso prevista dal punto 35 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016 per il commercio di preziosi non si estende alla licenza relativa al commercio all'ingrosso, quando la disposizione riguarda esclusivamente esercizi di vicinato e medie o grandi strutture di vendita.
  • La motivazione del diniego di una licenza di pubblica sicurezza è sufficiente quando individua gli elementi concreti posti a base del giudizio di inaffidabilità e dà conto, anche sinteticamente, delle osservazioni presentate dall'interessato; l'omessa menzione di uno degli elementi nel preavviso non determina l'illegittimità se gli altri elementi sono autonomamente idonei a sorreggere il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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