Cassazione Penale, Sentenza n. 11764/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto è risultata dalla cancelleria la consegna del ricorrente all'Autorità richiedente, eseguita il 1/03/2023. Per tale motivo il merito delle doglianze non è stato esaminato. Non è stata disposta condanna alle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello che ha respinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere adottata in vista dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale circondariale di Capodistria (28/11/2022) per il reato di attraversamento illecito del confine (art. 308 codice penale sloveno). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett. c) per presunta valutazione meramente congetturale del pericolo di fuga basata sulla sola entità della pena; (ii) omessa motivazione circa la richiesta subordinata di sostituzione della misura coercitiva con altra meno afflittiva.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) c.p.p.
Il ricorrente contestava la insufficiente motivazione dell'ordinanza in ordine al pericolo di fuga ai sensi di questo riferimento normativo; la censura mirava a che la Corte avesse valutato il pericolo di fuga in modo meramente congetturale sulla base dell'entità della pena; la Corte di legittimità non ha poi esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 308 codice penale sloveno
Norma che definisce il reato contestato (attraversamento illecito del confine) e prevede pena detentiva fino a otto anni; è la fattispecie alla base del mandato d'arresto europeo e elemento considerato nella valutazione del presunto rischio di fuga.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 24, comma 2
Prevede la possibilità di trasferimento temporaneo della persona richiesta per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo; il trasferimento eseguito nel caso di specie ha determinato la cessazione dell'interesse ad impugnare l'ordinanza cautelare.
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 30898 del 26/05/2008 (Chaloppè, Rv. 240324)
Precedente che conferma la regola per cui il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse se, dopo l'adozione della misura cautelare per dare esecuzione al mandato d'arresto europeo, la persona richiesta sia stata trasferita/transitata ai sensi dell'art. 24, comma secondo, della L. 69/2005.
Massime di principio
- Se la persona destinataria di un mandato d'arresto europeo viene consegnata o trasferita all'autorità richiedente prima della decisione sul ricorso, l'impugnazione può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per contestare con efficacia la valutazione del pericolo di fuga è necessario fornire elementi concreti e specifici (legami familiari, lavorativi, domicilio stabile, comportamenti precedenti) e non limitarsi ad affermazioni generiche o alla sola entità della pena prevista.
- Le richieste di sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive devono essere motivate e corredate di proposte concrete (garanzie, obblighi di firma, custodia domiciliare, ecc.); l'omessa motivazione del rifiuto può costituire motivo di impugnazione, salvo che la questione diventi inattuabile per eventi sopravvenuti.
- La tempestività degli atti difensivi in materia di mandato d'arresto europeo è essenziale: ritardi o trasferimenti eseguiti rendono spesso priva di effetto l'impugnazione cautelare.
- La Corte può non pronunciare condanna alle spese quando la cessazione dell'interesse deriva da un fatto non imputabile a colpa del ricorrente (es. esecuzione del mandato da parte delle autorità).
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