Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 923/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione del diniego di iscrizione nella white list provinciale e dell’informazione antimafia interdittiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto l’iscrizione nella white list provinciale. La Prefettura aveva respinto l’istanza e adottato informazione antimafia interdittiva, valorizzando l’indagine per associazione mafiosa a carico del padre dell’amministratore unico, già direttore tecnico della società e ritenuto convivente con il figlio, le dichiarazioni plurime e convergenti di collaboratori di giustizia circa la contiguità dell’interessato ad ambienti mafiosi, i rapporti familiari con soggetti controindicati e una serie di modifiche societarie e trasferimenti di residenza ritenuti elusivi della normativa antimafia. La società aveva dedotto l’assenza di controindicazioni a carico dell’amministratore, l’estromissione del padre dalla società, l’assenza di convivenza e di rapporti di cointeressenza, la querela presentata contro i collaboratori di giustizia e il decesso di altro soggetto valorizzato dall’Amministrazione. Con unico motivo d’appello ha denunciato illogicità manifesta, difetto di motivazione e travisamento dei fatti nella valutazione dei presupposti dell’interdittiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo riferire l’informazione antimafia anche ai familiari conviventi maggiorenni del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 85, comma 3, d.lgs. 159/2011. L’indagine per associazione mafiosa a carico del padre dell’amministratore costituisce un elemento di particolare rilievo sintomatico, rafforzato dal rapporto di parentela, dal precedente ruolo del padre quale direttore tecnico e dalla convivenza familiare. L’assenza di controindicazioni direttamente riferibili all’amministratore non è decisiva, poiché il giudizio prefettizio è fondato su una valutazione complessiva e prognostica del rischio di infiltrazione. Il trasferimento formale delle residenze non ha escluso la convivenza effettiva, accertata mediante sopralluogo, ed è stato ritenuto parte di una possibile strategia elusiva. Sono state inoltre valorizzate le iniziative societarie e anagrafiche successive alla richiesta di iscrizione e anteriori alla comunicazione dei motivi ostativi, nonché le dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia. La querela presentata dall’interessato non è stata ritenuta idonea a neutralizzare tali dichiarazioni, perché riferita a una specifica vicenda immobiliare e non al più ampio contesto di contiguità con ambienti mafiosi. È stata confermata la condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    iscrizione nelle white list provinciali

    La richiesta di iscrizione nella white list è stata esaminata unitamente alla verifica della sussistenza di elementi di rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi

    La società ha partecipato al procedimento mediante interlocuzione successiva alla comunicazione dei motivi ostativi; le deduzioni presentate sono state valutate ma non hanno superato il quadro indiziario.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La disposizione costituisce la base normativa dell’informazione antimafia adottata in presenza di elementi indicativi del rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 85, comma 3, d.lgs. 159/2011

    l’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età

    Il giudizio antimafia può considerare i familiari conviventi maggiorenni dei soggetti indicati dalla norma, tra i quali rientra il legale rappresentante di una società di capitali.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’adozione dell’informazione interdittiva sulla base della prognosi di rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 416-bis c.p.

    delitto di associazione di tipo mafioso

    L’indagine per il reato associativo mafioso è considerata un elemento indiziario di particolare gravità nella valutazione prefettizia del rischio di contaminazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di iscrizione nelle white list, l’informazione antimafia può riferirsi anche ai familiari conviventi maggiorenni del legale rappresentante di una società di capitali, secondo il rinvio operato dall’art. 85, comma 3, d.lgs. 159/2011.
  • La presenza di un’indagine per associazione mafiosa a carico del familiare convivente del legale rappresentante, soprattutto quando il familiare abbia ricoperto un ruolo societario qualificato, costituisce un elemento indiziario di particolare rilievo ai fini della prognosi prefettizia di infiltrazione mafiosa.
  • L’assenza di precedenti o controindicazioni direttamente riferibili al legale rappresentante non esclude la legittimità dell’interdittiva, quando il rischio di infiltrazione emerga da una valutazione complessiva di rapporti familiari, ruoli societari, convivenza effettiva e ulteriori elementi informativi.
  • La convivenza rilevante ai fini antimafia è accertabile in concreto e non è necessariamente esclusa dal formale trasferimento della residenza; quest’ultimo, se smentito da sopralluoghi e altri elementi, può concorrere al quadro indiziario di elusione della normativa antimafia.
  • Dichiarazioni plurime e convergenti di collaboratori di giustizia non sono neutralizzate dalla mera proposizione di una querela, quando questa riguardi una specifica vicenda e non incida sul più ampio contesto di contiguità o cointeressenza mafiosa valutato dall’autorità prefettizia.
  • La legittimità dell’interdittiva può essere desunta anche dalla successione temporale di modifiche societarie e trasferimenti anagrafici intervenuti dopo l’avvio del procedimento o la presentazione della domanda e prima della conclusione dell’istruttoria, quando tali condotte siano ragionevolmente valutabili come elusive.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.