Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1033/2023, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202401900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato il diniego adottato il 27 marzo 2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Treviso sull'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il diniego era fondato su una condanna pronunciata ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con applicazione della pena su richiesta delle parti, per fatti commessi nel 2013. In primo grado e in appello sono stati dedotti eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la risalenza e l'isolamento della condanna, la lieve entità della pena e la sussistenza dei presupposti per la riabilitazione, per la quale era stata presentata istanza al Tribunale di Sorveglianza. L'appellante ha inoltre contestato l'automatica ostatività della condanna alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. L'art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 prevede l'inammissibilità alle procedure di emersione per gli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, per i reati indicati dalla disposizione, tra cui i reati inerenti agli stupefacenti e quelli previsti dall'art. 380 c.p.p. La condanna per tali reati opera come causa automaticamente ostativa e non richiede un autonomo giudizio amministrativo di pericolosità, poiché il legislatore ha configurato una presunzione iuris et de iure di pericolosità, ritenuta non illogica né irragionevole in relazione alle finalità di sicurezza pubblica. Il rinvio dell'art. 103, comma 10, lett. c), all'art. 380 c.p.p. è generale e comprende sia il comma 1 sia il comma 2. Per i reati del comma 1 rileva la pena edittale prevista dalla legge, non quella concretamente irrogata; per i reati del comma 2 rileva la commissione della specifica fattispecie, indipendentemente dalla pena edittale o concretamente applicata. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, riferita allo spaccio di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non incide sulla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, applicabile al caso deciso. La risalenza della condanna non elimina l'effetto ostativo, considerato anche il carattere eccezionale della procedura di emersione. La mera presentazione di un'istanza di riabilitazione non è idonea a infirmare la valutazione amministrativa, potendo eventualmente essere considerata in una futura riedizione del potere qualora ne ricorrano i presupposti. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Emersione dei rapporti di lavoro

    Disciplina una procedura eccezionale per la stipulazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini stranieri o per l'emersione di rapporti di lavoro irregolare, subordinata al possesso di specifici requisiti.

  • art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 [...] i cittadini stranieri [...] che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, [...] per i reati inerenti gli stupefacenti [...]

    La condanna per i reati indicati costituisce causa automaticamente ostativa all'emersione, senza necessità di una distinta valutazione amministrativa di pericolosità.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per la fattispecie di reato in materia di stupefacenti rileva come causa ostativa alla procedura di emersione.

  • art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.

    Arresto obbligatorio in flagranza

    Il rinvio operato dall'art. 103, comma 10, lett. c), è generale e comprende entrambe le ipotesi: nel comma 1 rileva la pena edittale prevista, mentre nel comma 2 rileva la commissione dello specifico reato, indipendentemente dalla pena edittale o concretamente irrogata.

  • art. 444 c.p.p.

    La condanna pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti è espressamente compresa tra quelle aventi efficacia ostativa ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020.

  • art. 179 c.p.

    La mera presentazione dell'istanza di riabilitazione non incide sulla valutazione amministrativa compiuta ai fini dell'emersione, salva la possibile rilevanza in una successiva riedizione del potere.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    È riferita alla specifica ipotesi dello spaccio di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e non è stata ritenuta applicabile alla condanna ex art. 73, comma 1.

Massime di principio

  • Ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, la condanna, anche non definitiva e pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno dei reati indicati dal comma 10, lett. c), costituisce causa automaticamente ostativa, senza che l'amministrazione debba svolgere un autonomo giudizio individuale di pericolosità dello straniero.
  • Il rinvio dell'art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, all'art. 380 c.p.p. comprende sia i reati individuati dal comma 1 in ragione della pena edittale sia quelli specificamente elencati dal comma 2; nel primo caso rileva la pena prevista dalla legge, nel secondo la commissione della specifica fattispecie, indipendentemente dalla pena concretamente irrogata.
  • La risalenza della condanna e la modestia della pena concretamente applicata non neutralizzano l'effetto ostativo previsto dall'art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, quando la condanna riguarda una fattispecie rientrante tra quelle legislativamente ostative.
  • La mera presentazione di una domanda di riabilitazione non rende illegittimo il diniego di emersione fondato su una condanna ostativa; la circostanza può eventualmente essere valutata dall'amministrazione in una successiva riedizione del potere, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.