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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1517

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1517 della Commissione, del 18 luglio 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Mut Zeytinyağı (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive "Mut Zeytinyağı" nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche come DOP. L'adozione avviene nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, applicando la disciplina transitoria per domande presentate prima della sua entrata in vigore. L'iscrizione segue la mancata presentazione di opposizioni alla domanda pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro dell'Unione dell'indicazione geografica "Mut Zeytinyağı" come DOP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche, dell'indicazione geografica "Mut Zeytinyağı" qualificata come denominazione di origine protetta (DOP). Incide sul sistema delle indicazioni geografiche disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143 e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore; riguarda la domanda presentata dalla Mut Ticaret ve Sanayi Odası (Camera del commercio e dell'industria di Mut, Turchia), già pubblicata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non risultano esclusioni o limiti settoriali ulteriori nel testo.

Iscrizione dell'indicazione geografica "Mut Zeytinyağı" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1517 della Commissione iscrive "Mut Zeytinyağı" nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si colloca nel quadro del nuovo regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama, come base giuridica, l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione di "Mut Zeytinyağı" era stata presentata dalla Mut Ticaret ve Sanayi Odası (Camera del commercio e dell'industria di Mut, in Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo motivo, la domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

La Commissione specifica che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In assenza di opposizioni, è stato ritenuto opportuno procedere all'iscrizione nel registro dell'Unione.

Effetti dell'iscrizione

Con l'articolo 1, "Mut Zeytinyağı" viene iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L'iscrizione consolida la tutela della denominazione come DOP nell'ambito del sistema europeo delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP "Mut Zeytinyağı"

L'articolo 1 dispone l'iscrizione dell'indicazione geografica "Mut Zeytinyağı" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base giuridica e applicazione della disciplina transitoria

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Il considerando richiama che la domanda era stata presentata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ricevuta dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per tale motivo si applica la procedura prevista dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Mancanza di opposizioni

La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione applicabile alla domanda in base all'articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in თითო ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità alimentareregistri europeitutela delle denominazioni d'origine

Testo integrale

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