Sentenza n. 3409/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva annullato il rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di primo grado riguardava il decreto prefettizio del 15 febbraio 2023, con il quale era stato vietato al destinatario di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il provvedimento traeva origine da un procedimento penale per illecito venatorio, relativo all’esercizio della caccia con l’ausilio di mezzi o segnali acustici elettromagnetici, procedimento archiviato per intervenuta oblazione. Il TAR aveva ritenuto che, in applicazione del principio di specialità della legge n. 157/1992 rispetto al TULPS, la violazione venatoria non potesse giustificare autonomamente l’esercizio del potere prefettizio previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S., in assenza di ulteriori condotte idonee a dimostrare un pericolo di abuso delle armi. La Prefettura e il Ministero dell’Interno hanno appellato la sentenza, censurando tale interpretazione e sostenendo che le sanzioni previste dalla disciplina venatoria non escludono l’esercizio del distinto potere di prevenzione in materia di armi. L’appellato ha resistito, insistendo anche sulla carenza istruttoria e sull’inadeguata considerazione della sua personalità. I motivi ulteriori non esaminati dal TAR non sono stati espressamente e specificamente riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha escluso che il principio di specialità comporti l’esaurimento delle reazioni dell’ordinamento nelle sole sanzioni previste dalla legge n. 157/1992, precludendo all’amministrazione l’esercizio del potere cautelare e preventivo previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. Le sanzioni per l’illecito venatorio e il divieto di detenzione o porto d’armi operano su piani diversi e possono concorrere. La condotta consistente nell’esercizio della caccia con l’ausilio di un segnale acustico elettromagnetico è stata ritenuta, di per sé, idonea a legittimare la valutazione prefettizia del pericolo di abuso delle armi; pertanto, non era necessario un ulteriore approfondimento istruttorio sulla personalità del destinatario ai fini della prognosi amministrativa. Poiché il TAR aveva fondato l’accoglimento esclusivamente sull’erronea applicazione del principio di specialità, e gli ulteriori motivi non erano stati ritualmente riproposti in appello, il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il generale potere di vietare la licenza di porto d’armi
Attribuisce all’amministrazione un potere preventivo e latamente discrezionale in presenza di elementi idonei a fondare una prognosi di possibile abuso delle armi; tale potere non è escluso dalle sanzioni previste dalla normativa venatoria.
artt. 10, 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamati nel quadro normativo relativo ai presupposti e alle valutazioni amministrative in materia di armi; nel testo la decisione si concentra specificamente sul potere previsto dall’art. 39.
art. 21, comma 1, lett. r), legge 11 febbraio 1992, n. 157
Prevede il divieto della condotta venatoria consistente nell’utilizzo di un segnale acustico elettromagnetico.
art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157
Individua la fattispecie penalmente sanzionata dell’esercizio della caccia con l’ausilio di un segnale acustico elettromagnetico.
art. 32 legge 11 febbraio 1992, n. 157
Le sanzioni previste per le violazioni della disciplina venatoria non esauriscono le reazioni dell’ordinamento e non precludono l’esercizio del distinto potere preventivo in materia di armi.
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi non esaminati in primo grado devono essere espressamente e specificamente riproposti nel giudizio d’appello per evitare che siano considerati abbandonati.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione o il porto di armi ha natura preventiva e latamente discrezionale: può essere esercitato quando una condotta dell’interessato consenta una prognosi di possibile abuso delle armi, anche se la condotta è stata oggetto di un procedimento penale definito con archiviazione o oblazione.
- Le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992 per gli illeciti venatori non esauriscono le conseguenze giuridiche della condotta e non precludono l’esercizio del distinto potere amministrativo previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S.; non opera, in tale rapporto, un principio di specialità impeditivo dell’intervento prefettizio.
- L’esercizio della caccia con l’ausilio di un segnale acustico elettromagnetico può costituire, anche autonomamente, elemento sufficiente per attivare la valutazione prefettizia sul pericolo di abuso delle armi, senza che siano necessariamente richiesti ulteriori episodi o condotte dell’interessato.
- Quando la decisione di primo grado è fondata su un’unica ragione erronea e i motivi ulteriori non esaminati non sono espressamente e specificamente riproposti in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il giudice d’appello può riformare la sentenza e respingere il ricorso originario.
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