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Sentenza

Sentenza n. 1947/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 62/2024 emessa in data 24 gennaio 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202504634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 relativi a ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo avere prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a provvedere. Il ricorso è stato proposto poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia. Il Ministero si è costituito senza contestare né l'inadempimento, né il passaggio in giudicato della sentenza, né la sua notificazione in data 3 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi assuma le funzioni solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e che provveda nei successivi sessanta giorni a determinare l'importo dovuto e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale condizione ulteriore per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di obbligazioni derivanti da pronunce giudiziarie, ritenuta soddisfatta mediante la notificazione della sentenza al Ministero.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che contiene un obbligo puntuale di attribuzione di un beneficio, purché siano soddisfatte le condizioni processuali previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione, unitamente all'attestazione del passaggio in giudicato e alla prova della notificazione della sentenza, consente di ritenere integrati i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
  • Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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