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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15956/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un lunghissimo giudizio civile risarcitorio iniziato nel 1991 davanti al Tribunale di Castrovillari, definito con sentenza parziale nel 2003 e sentenza definitiva nel 2005; tale vicenda era stata poi oggetto di appello, ricorso per cassazione e successivo ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., rigettato nel 2019. Il soggetto interessato ha quindi proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001. La Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, ha ritenuto tardiva la domanda quanto al giudizio ordinario, perché il termine semestrale decorreva dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione che aveva definito il ricorso ordinario (24.3.2015), mentre ha accolto la domanda limitatamente al giudizio di revocazione. Il ricorrente ha impugnato il decreto sostenendo: omessa motivazione sul thema decidendum; violazione dell'art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 4 L. 89/2001; erronea sovrapposizione tra "definitività" e "passaggio in giudicato"; necessità di considerare come decisione definitiva quella che ha respinto la revocazione; irrilevanza dei precedenti di legittimità richiamati dalla Corte territoriale; e, in subordine, questione di costituzionalità degli artt. 391-bis c.p.c. e 4 L. 89/2001 nel significato accolto dal provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il decreto della Corte d'appello era stato pubblicato il 1° giugno 2020 e che, trattandosi di provvedimento telematico, la pubblicazione coincide con il deposito e segna il momento di venuta ad esistenza della decisione. Da tale data decorreva il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. per impugnare; la notifica del ricorso per cassazione il 6 aprile 2021 è stata quindi considerata tardiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore del Ministero della giustizia. La Corte ha anche ricordato che nel giudizio di equa riparazione non è dovuto il contributo unificato, rendendo inapplicabile l'ulteriore meccanismo sanzionatorio sul raddoppio.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della decisione che definisce il giudizio presupposto; la Corte valorizza la decorrenza del termine alla luce della definizione del giudizio e non delle successive impugnazioni che non impediscono il passaggio in giudicato.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Regola il procedimento di opposizione avverso il decreto sull'equa riparazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La possibilità di proporre revocazione straordinaria della sentenza della Cassazione non impedisce, di per sé, che la precedente decisione sia considerata definitiva ai fini del termine di cui all'art. 4 L. 89/2001.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come ipotesi di revocazione straordinaria proposta nel giudizio presupposto.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; la notificazione non ne impedisce la decadenza, né posticipa la decorrenza del termine semestrale nel caso di ricorso per cassazione contro il decreto di equa riparazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i vizi denunciati dal ricorrente, ma i motivi sono stati superati dal rilievo pregiudiziale della tardività del ricorso.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    Nel giudizio di equa riparazione non è dovuto il contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ritenuto inapplicabile, per la non debenza del contributo unificato nel giudizio Pinto.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Citato dal ricorrente nel confronto tra rimedi revocatori, senza accoglimento della tesi difensiva.

  • artt. 2-3 Cost.

    Evocati dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma non accolti.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma non accolto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello è soggetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Per i provvedimenti telematici, pubblicazione e deposito coincidono nel momento in cui l'atto entra nel registro cronologico ed è quindi conoscibile agli interessati.
  • La notificazione del provvedimento impugnato non sospende né sposta in avanti la decorrenza del termine lungo di impugnazione, che opera indipendentemente dalla notificazione stessa.
  • Ai fini dell'art. 4 L. n. 89/2001, la possibilità di proporre una successiva revocazione straordinaria non esclude la definitività della decisione che ha definito il giudizio presupposto, se quella decisione è già passata in giudicato.
  • Quando l'impugnazione è proposta oltre il termine semestrale dalla pubblicazione del decreto della corte d'appello nel procedimento Pinto, il ricorso per cassazione è inammissibile, con conseguente condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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