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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36734/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento/avviso di liquidazione del Registro relativo al valore di tre terreni ereditati da Matarazzo Salvatore: l'Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato dai ricorrenti ravvisando la presenza di tre fabbricati sui fondi. I ricorrenti sostenevano che i fabbricati erano stati realizzati da terzi promissari acquirenti entrati in possesso con preliminari e poi divenuti proprietari per usucapione, per cui il valore dei fabbricati doveva essere scorporato dal valore dei terreni nella successione. In sede giudiziaria l'Ufficio aveva motivato l'atto e la CTR aveva ritenuto le sentenze di usucapione inter alios non opponibili all'Amministrazione.

La decisione

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere: i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) e hanno versato l'importo dovuto (attestato il pagamento di Euro 701.196,20 a Riscossione Sicilia). L'Agenzia ha depositato l'attestazione di regolare versamento; in applicazione dei principi di Cass. n. 24083/2018 e dell'art. 44 D.Lgs. 546/1992 la Corte ha dichiarato estinto il procedimento. Non si è pronunciata la Corte sul merito delle questioni sostanziali (usucapione e valore fiscale), e non si dispone alcuna pronuncia sulle spese, in quanto la definizione agevolata assorbe i costi del processo; è inoltre esclusa l'applicabilità dell'obbligo di versamento previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

Norme richiamate

  • D.L. n. 193/2016, art. 6 (conv. in L. 225/2016)

    "ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016"; "i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni... provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b) ... rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione"

    La Corte applica il meccanismo della definizione agevolata: la dichiarazione del debitore e il successivo pagamento/atto dell'agente della riscossione producono l'effetto estintivo sulla controversia, ove sia rispettata la procedura prevista

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 44

    L'art. 44 prevede che, in presenza di determinate condizioni (tra cui l'adesione alla definizione), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; la Corte richiama e applica tale norma in combinato con la definizione agevolata

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte osserva che, a seguito della definizione agevolata che assorbe il costo del processo, non trova applicazione l'obbligo di versare ulteriori somme previsto da tale norma (contributo unificato) nei casi citati

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 24083/2018 e altre)

    Si richiama il principio consolidato che l'adesione/definizione agevolata, con gli adempimenti formali e il pagamento, integra i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio in Cassazione

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016, seguita dalla comunicazione e dal pagamento attestato dall'agente della riscossione, può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione per cessata materia del contendere senza decisione sul merito
  • La definizione agevolata assorbe i costi del processo: non si dà luogo a pronunce sulle spese né, in casi analizzati dalla giurisprudenza, all'obbligo di ulteriori versamenti ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002
  • Le pronunce di accertamento tra privati (es. sentenze di usucapione rese inter alios) possono risultare non immediatamente opponibili all'Amministrazione finanziaria; per far valere una situazione soggettiva nei confronti dell'Erario è necessario che la relativa titolarità sia opponibile all'Amministrazione (iscrizioni, trascrizioni o effetti acquisitivi opponibili secondo legge)
  • Chi intende preservare la decisione di merito sui propri diritti (es. titolarità dei terreni da usucapione) deve valutare il rischio e il vantaggio dell'adesione: la definizione estingue il contenzioso senza pronunciare sul diritto sostanziale, perciò risolve il contenzioso ma priva delle pronunce di merito
  • Prima di aderire alla definizione è opportuno ottenere tutte le attestazioni formali del pagamento da parte dell'agente della riscossione e verificare l'effetto pratico sulla posizione fiscale (importi, rateizzazione, rinuncia ai giudizi) per evitare conseguenze non volute

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