Cassazione Civile, Sentenza n. 36734/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento/avviso di liquidazione del Registro relativo al valore di tre terreni ereditati da Matarazzo Salvatore: l'Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato dai ricorrenti ravvisando la presenza di tre fabbricati sui fondi. I ricorrenti sostenevano che i fabbricati erano stati realizzati da terzi promissari acquirenti entrati in possesso con preliminari e poi divenuti proprietari per usucapione, per cui il valore dei fabbricati doveva essere scorporato dal valore dei terreni nella successione. In sede giudiziaria l'Ufficio aveva motivato l'atto e la CTR aveva ritenuto le sentenze di usucapione inter alios non opponibili all'Amministrazione.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere: i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) e hanno versato l'importo dovuto (attestato il pagamento di Euro 701.196,20 a Riscossione Sicilia). L'Agenzia ha depositato l'attestazione di regolare versamento; in applicazione dei principi di Cass. n. 24083/2018 e dell'art. 44 D.Lgs. 546/1992 la Corte ha dichiarato estinto il procedimento. Non si è pronunciata la Corte sul merito delle questioni sostanziali (usucapione e valore fiscale), e non si dispone alcuna pronuncia sulle spese, in quanto la definizione agevolata assorbe i costi del processo; è inoltre esclusa l'applicabilità dell'obbligo di versamento previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Norme richiamate
D.L. n. 193/2016, art. 6 (conv. in L. 225/2016)
"ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016"; "i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni... provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b) ... rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione"
La Corte applica il meccanismo della definizione agevolata: la dichiarazione del debitore e il successivo pagamento/atto dell'agente della riscossione producono l'effetto estintivo sulla controversia, ove sia rispettata la procedura prevista
D.Lgs. n. 546/1992, art. 44
L'art. 44 prevede che, in presenza di determinate condizioni (tra cui l'adesione alla definizione), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; la Corte richiama e applica tale norma in combinato con la definizione agevolata
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte osserva che, a seguito della definizione agevolata che assorbe il costo del processo, non trova applicazione l'obbligo di versare ulteriori somme previsto da tale norma (contributo unificato) nei casi citati
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 24083/2018 e altre)
Si richiama il principio consolidato che l'adesione/definizione agevolata, con gli adempimenti formali e il pagamento, integra i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio in Cassazione
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016, seguita dalla comunicazione e dal pagamento attestato dall'agente della riscossione, può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione per cessata materia del contendere senza decisione sul merito
- La definizione agevolata assorbe i costi del processo: non si dà luogo a pronunce sulle spese né, in casi analizzati dalla giurisprudenza, all'obbligo di ulteriori versamenti ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002
- Le pronunce di accertamento tra privati (es. sentenze di usucapione rese inter alios) possono risultare non immediatamente opponibili all'Amministrazione finanziaria; per far valere una situazione soggettiva nei confronti dell'Erario è necessario che la relativa titolarità sia opponibile all'Amministrazione (iscrizioni, trascrizioni o effetti acquisitivi opponibili secondo legge)
- Chi intende preservare la decisione di merito sui propri diritti (es. titolarità dei terreni da usucapione) deve valutare il rischio e il vantaggio dell'adesione: la definizione estingue il contenzioso senza pronunciare sul diritto sostanziale, perciò risolve il contenzioso ma priva delle pronunce di merito
- Prima di aderire alla definizione è opportuno ottenere tutte le attestazioni formali del pagamento da parte dell'agente della riscossione e verificare l'effetto pratico sulla posizione fiscale (importi, rateizzazione, rinuncia ai giudizi) per evitare conseguenze non volute
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