Cassazione Penale, Sentenza n. 8548/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo sostenendo che il giudice di primo grado abbia applicato erroneamente l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 estendendo l'aumento previsto "da un terzo alla metà" alla pena detentiva oltre che all'ammenda. In realtà la norma dispone l'aumento solo della pena pecuniaria; l'errata estensione alla pena detentiva ha poi influito sul successivo calcolo della riduzione per circostanze attenuanti e sulla determinazione complessiva della sanzione trasformata in lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminando direttamente la pena. Partendo dalla pena base (2 mesi di arresto ed euro 900,00 di ammenda), la Corte ha applicato correttamente l'aggravante ex art. 186 comma 2-sexies solo all'ammenda (portandola a euro 1.200,00), ha poi riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena finale in mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, convertita in 43 giorni (86 ore) di lavori di pubblica utilità.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies
«l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7»
La Corte interpreta il comma 2-sexies nel senso che l'aumento da 1/3 a 1/2 riguarda esclusivamente l'ammenda (pena pecuniaria) e non la pena detentiva; pertanto l'incremento non può essere esteso alla reclusione/arresto.
codice penale, art. 62-bis
La norma sulle circostanze attenuanti è stata utilizzata in sede di ricalcolo della pena: dopo aver determinato la pena base e applicato le aggravanti dovute, il giudice deve poi calcolare la riduzione per le attenuanti generiche (art. 62-bis). L'errore nell'applicazione dell'aggravante ha quindi inciso anche su tale riduzione.
codice di procedura penale, art. 620 lett. l) (lett. I) come citato)
La Corte ha esercitato il potere di rideterminare direttamente la pena in sede di annullamento senza rinvio ai sensi di questa disposizione, correggendo l'errore di diritto commesso dal giudice di merito e fissando la sanzione definitiva.
Massime di principio
- L'aggravante ex art. 186 comma 2-sexies incide esclusivamente sull'ammenda prevista dal comma 2 e non sulla pena detentiva; il giudice non può aumentarne la reclusione o l'arresto sulla base di quella specifica disposizione.
- Nel calcolo della pena complessiva l'ordine logico è: determinare la pena base, applicare le aggravanti nei limiti e alle voci previste dalla norma, quindi applicare le eventuali attenuanti (es. art. 62-bis) e infine determinare conversioni (es. in lavori di pubblica utilità).
- Se il giudice di merito applica male una norma di aggravamento in modo da influenzare il trattamento sanzionatorio, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena se la correzione è possibile in sede di legittimità (art. 620 c.p.p.).
- La qualificazione temporale (reato commesso tra le ore 22 e le 7) è essenziale per l'operatività dell'aggravante; accertato l'orario, l'aumento va applicato solo alle voci espressamente indicate dalla norma.
- In contestazioni simili è opportuno verificare separatamente l'ambito di applicazione dell'aggravante (quali voci di pena tocca) prima di procedere a riduzioni o conversioni, per evitare errori nel calcolo finale della sanzione.
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