Sentenza n. 538/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento del Comune di Imperia n. 67947 del 18.9.2025, recante conclusione negativa del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburante in via Maurizio Caprile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di conclusione negativa del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all’autorizzazione, richiesta ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012, per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti in un’area classificata dal PRG come zona FVs destinata ad attrezzature sportive e assoggettata a vincolo paesaggistico. Il Comune aveva ritenuto che l’area fosse destinata a verde pubblico e che l’art. 5 del D.M. Interno 30 giugno 2021 vietasse la localizzazione dell’impianto, rendendo necessaria la documentazione tecnica funzionale all’approvazione di una variante urbanistica. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012, dell’art. 5 del D.M. 30 giugno 2021, dell’art. 3 del d.P.R. n. 340/2003 e degli artt. 60 e 61 delle NTA del PRG, nonché difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che la zona FVs destinata allo sport fosse distinta dalle zone FV destinate a verde pubblico e verde attrezzato; 2) violazione delle medesime disposizioni, dell’art. 2 del d.lgs. n. 32/1998 e dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012, sostenendo che il divieto di localizzazione nelle aree a verde pubblico dovesse essere interpretato restrittivamente, alla luce del favor normativo per gli impianti di distribuzione carburanti e soltanto in presenza di un concreto rischio di incendi incontrollati; 3) violazione dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 10/2012, per formazione del silenzio-assenso. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità per omessa impugnazione di un precedente atto ritenuto lesivo e per mancata censura del riferimento al vincolo paesaggistico. Il giudice ha rilevato d’ufficio la possibile carenza dei poteri rappresentativi sostanziali del soggetto che aveva conferito il mandato alle liti per la società.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi concernenti la legittimità urbanistica, paesaggistica e antincendio del diniego, né la dedotta formazione del silenzio-assenso. Il rappresentante legale della società, legittimato ex art. 75, comma 3, c.p.c., era il presidente del consiglio di amministrazione. Il mandato alle liti era stato invece sottoscritto da una funzionaria dell’ufficio contenzioso della società capogruppo, sulla base di una concatenazione di procure provenienti da altri procuratori e non dal legale rappresentante della società ricorrente. Dalla procura prodotta non risultava in capo alla sottoscrittrice un potere rappresentativo sostanziale o institorio relativo al rapporto dedotto in giudizio, ma soltanto poteri di rappresentanza processuale e di nomina dei difensori. Richiamando l’art. 77 c.p.c. e la giurisprudenza della Corte di cassazione, il TAR ha affermato che il potere di rappresentanza processuale può essere conferito soltanto a chi sia già munito di poteri rappresentativi sostanziali pertinenti alla controversia. Ha inoltre ritenuto che la nullità del mandato fosse insanabile mediante l’art. 182 c.p.c., in quanto tale disposizione non è applicabile al processo amministrativo secondo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/2025. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 75, comma 3, c.p.c.
Il rappresentante legale della società è il soggetto legittimato ex lege a stare in giudizio per la persona giuridica.
art. 77 c.p.c.
il potere rappresentativo processuale con la correlativa facoltà di nomina dei difensori può essere conferito soltanto a colui che già sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio
La rappresentanza processuale volontaria e il potere di nominare i difensori presuppongono un potere rappresentativo sostanziale pertinente all’affare controverso; non è sufficiente una procura limitata alla rappresentanza processuale.
art. 182 c.p.c.
Il rimedio di sanatoria della nullità della procura non è stato ritenuto applicabile al processo amministrativo, con conseguente insanabilità della nullità del mandato alle liti.
art. 10 L.R. n. 10/2012
La disposizione disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti di distribuzione carburanti e il relativo silenzio-assenso, ma la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 5 D.M. Interno 30 giugno 2021
preclude la localizzazione di detti impianti “nelle aree destinate a verde pubblico”
La disposizione costituiva uno dei presupposti normativi del diniego, ma la sua applicazione non è stata scrutinata nel merito.
Massime di principio
- Il potere di rappresentanza processuale volontaria, comprensivo della facoltà di nominare i difensori, può essere conferito soltanto a un soggetto già titolare di poteri di rappresentanza sostanziale, anche di natura institoria, pertinenti al rapporto dedotto in giudizio.
- Quando il mandato alle liti di una persona giuridica è conferito da un soggetto che dichiara di agire sulla base di una procura o di una delega, tali atti devono essere prodotti in giudizio in modo da consentire la verifica della legittimazione del delegante e dell’effettiva estensione dei poteri rappresentativi sostanziali e processuali.
- La mera attribuzione di poteri di rappresentanza processuale e di nomina dei difensori, riferita a un ufficio contenzioso, non dimostra di per sé l’esistenza di poteri rappresentativi sostanziali o institori relativi alla controversia.
- Nel processo amministrativo, secondo l’indirizzo richiamato nella decisione, la nullità del mandato alle liti derivante dalla carenza dei necessari poteri rappresentativi non è sanabile mediante il rimedio previsto dall’art. 182 c.p.c.; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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