Sentenza del 05/02/2020 n. 2621 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'attribuzione di categoria e classe catastale a un immobile sito nel Comune di Pelago. Avevano proposto con procedura DOCFA nel 2000 la categoria A/7 classe 4; l'Agenzia nel 2008 aveva attribuito A/7 classe 8; le commissioni tributarie avevano definitivamente assegnato A/7 classe 7. I ricorrenti censuravano la sentenza di appello per mancata e contraddittoria motivazione, per omessa pronuncia su more questioni (definitività della rendita DOCFA, tardività del classamento e relativa motivazione, considerazione delle caratteristiche specifiche dell'immobile), per la tardiva costituzione dell'Agenzia e per violazione dello statuto del contribuente art. 7.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti: la CTR ha dato motivazione sufficiente (ha ritenuto che la tardiva costituzione dell'Agenzia non comportasse inammissibilità e che l'avviso di classamento fosse adeguatamente motivato); il termine di 12 mesi del D.M. n.701/1994 non è perentorio e la rendita DOCFA resta 'proposta' fino a determinazione dell'ufficio; quando l'ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati ma effettua diversa valutazione economica è sufficiente indicare i dati oggettivi e la classe attribuita; la richiesta dei contribuenti di una nuova valutazione del merito è in realtà una chiamata a rivedere la valutazione tecnica, che la Corte non ha ritenuto fondata alla luce degli elementi prodotti. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali (Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito) e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013.
Norme richiamate
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3
"entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni"
Il termine di 12 mesi per la determinazione della rendita catastale non ha natura perentoria; è meramente ordinatorio; la rendita proposta resta tale fino alla determinazione definitiva dell'ufficio.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56
funzione di "rendita proposta"
Le dichiarazioni DOCFA producono una rendita proposta che vale fino a che l'ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva.
Statuto del contribuente, art. 7
L'avviso di classamento deve garantire il diritto di difesa indicando fatti e ragioni; tuttavia, se l'ufficio non contesta gli elementi di fatto del dichiarante ma solo la diversa valutazione economica, la motivazione può essere basata sui soli dati oggettivi e sulla classe attribuita.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13)
Per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013 e integralmente respinti sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater
Normativa applicativa relativa al contributo unificato e all'onere aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- La procedura DOCFA produce una "rendita proposta" fino a che l'ufficio non determina la rendita definitiva; il termine regolamentare (12 mesi) per l'ufficio non è perentorio.
- Se l'amministrazione non contesta gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma adotta una diversa valutazione economica, l'avviso di classamento è adeguatamente motivato anche con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; solo se l'ufficio contesta fatti occorre motivazione dettagliata e comparazione puntuale.
- La costituzione tardiva dell'amministrazione in processo non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello incidentale; il giudice valuta l'effetto processuale della tardività.
- Per ottenere la riforma del giudicato di merito il contribuente deve produrre elementi specifici e decisivi che dimostrino differenze concrete rispetto all'unità di riferimento; contestazioni generiche o perizie non precise sono insufficienti.
- Se il ricorso è proposto dopo il 30/01/2013 e viene respinto, il ricorrente può essere tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso principale.
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