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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34962/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui l’Ufficio, mediante metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi e quindi maggiori redditi d’impresa. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente per un errore materiale di calcolo nella percentuale di ricarico. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione di legge per avere la CTR ritenuto non necessario il contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emissione dell’avviso; 2) nullità della sentenza per mancato rilievo del giudicato interno su due capi della decisione di primo grado, asseritamente non impugnati dall’Ufficio; 3) nullità della sentenza per asserita indeterminatezza del thema decidendum e per motivazione non intelligibile, anche in ragione del richiamo in sentenza a un contenuto del primo grado ritenuto difforme; 4) violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che l’accertamento non fosse sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti, essendo fondato solo sullo scostamento della percentuale di ricarico rispetto ai valori di settore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, trattandosi di tributi non armonizzati e di accertamento 'a tavolino', non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale se non nei casi specificamente previsti. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sui capi invocati dal contribuente, osservando che la sentenza di primo grado non aveva annullato l’atto per illegittimità del metodo di accertamento, ma aveva solo corretto un errore di calcolo nella percentuale di ricarico, con implicita conferma della legittimità dell’avviso. Ha inoltre ritenuto corretta la lettura della sentenza di primo grado effettuata dalla CTR e ha escluso la violazione delle norme sulle presunzioni, ribadendo che l’accertamento può fondarsi anche su un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso, non essendo la concordanza requisito necessario in presenza di un unico indizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’Agenzia intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    art.39, primo comma, lettera d)

    Consente l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa; la Corte ne conferma l’applicazione nel caso concreto e ribadisce che può essere sorretto da elementi presuntivi anche singoli, se gravi e precisi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell'art.360 primo comma, n.3 cod.proc.civ.

    Norma di deduzione della violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    ai sensi dell'art.360, primo comma, n.4 cd.proc.civ.

    Norma invocata per denunciare la nullità della sentenza impugnata.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare il convincimento del giudice anche se ricorre un solo elemento indiziario, purché grave e preciso; la concordanza non è indispensabile quando non vi sia una pluralità di indizi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei tributi non armonizzati l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste, salvo specifica previsione di legge; la sua omissione non determina invalidità dell’atto in via automatica.
  • Il giudicato interno si forma solo sui capi della sentenza di primo grado dotati di autonomia decisoria, fondati su presupposti di fatto e di diritto distinti; non vi è giudicato su statuizioni meramente consequenziali o comunque presupposte ad altra decisione.
  • La sentenza di appello va letta alla luce del reale contenuto della decisione di primo grado: se il primo giudice ha solo corretto un errore di quantificazione, ciò implica la sostanziale conferma della legittimità dell’atto impositivo, e non un annullamento per radicale illegittimità dell’accertamento.
  • L’accertamento tributario fondato su presunzioni può essere legittimo anche quando poggi su un solo elemento indiziario, purché questo sia grave e preciso; la concordanza è richiesta solo in caso di pluralità di indizi.
  • La doglianza di nullità per motivazione incomprensibile non è accoglibile quando dal complesso della decisione e dagli atti richiamati sia possibile ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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