Sentenza n. 3102/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 609/2025, depositata e resa pubblica il 24.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1687/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 609/2025, notificata il 27 ottobre 2025 e passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha documentato la spettanza delle somme e l'Amministrazione non ha dedotto né provato di aver adempiuto. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, e fondato nel merito, poiché il giudicato del giudice ordinario riconosceva alla ricorrente il credito relativo alla carta del docente e il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ordinato l'accredito degli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che egli sarebbe stato investito delle funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e avrebbe dovuto provvedere nei successivi 60 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, accolta dal TAR per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso in ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato riconosce al privato il diritto a somme determinate e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine prefissato, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato nella sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo che il commissario sia attivato dal creditore mediante istanza e stabilendo un termine per l'esecuzione dell'incarico.
- L'attività del commissario ad acta non comporta il riconoscimento di un compenso quando rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato e riguarda funzioni già comprese nelle sue attribuzioni di gestione della spesa pubblica.
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