Cassazione Penale, Sentenza n. 33294/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di restituzione di una vettura sottoposta a sequestro probatorio contestando l'ordinanza che ha rigettato la richiesta. Ha dedotto: (1) violazione di legge per assenza di motivazione, sostenendo che la motivazione che qualifica la carta di circolazione come corpo di reato o cosa pertinente al reato sia apparente e tautologica; (2) violazione di legge per assenza dei presupposti del sequestro probatorio, poiché la contestazione mossa è di falso ideologico (non falso materiale) e dunque la carta di circolazione non sarebbe corpo di reato; in ogni caso il giudice avrebbe potuto trattenere una fotocopia e restituire l'originale all'avente diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nella fase compresa tra l'esercizio dell'azione penale e la definitività della sentenza (fase dibattimentale già avviata), la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio non è impugnabile autonomamente davanti alla Cassazione quando la richiesta proviene dall'imputato: si applica l'art. 586 c.p.p. e l'ordinanza è impugnabile solo con la sentenza dibattimentale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Indicata quale norma che definisce il reato contestato all'imputato; la Corte non ha approfondito il contenuto della norma nel dispositivo della sentenza, limitandosi a registrare il capo d'imputazione.
art. 263 cod. proc. pen.
Stabilisce la disciplina della restituzione delle cose sequestrate nelle indagini preliminari (provvedimento del pubblico ministero); la Corte ha ritenuto che tale norma non si applica alla fase dibattimentale successiva all'esercizio dell'azione penale, come nel caso di specie.
art. 127 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata come riferimento per la decisione del giudice sull'opposizione al decreto del pubblico ministero; richiamata inquadrando la procedura per le opposizioni nelle indagini preliminari.
art. 586 cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che, quando la richiesta di restituzione proviene dall'imputato in fase dibattimentale, l'ordinanza del giudice non è impugnabile autonomamente in Cassazione ma è sindacabile con la sentenza dibattimentale.
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p. richiamato)
Rilevato come limite all'ammissibilità del ricorso per cassazione: se il codice non prevede un mezzo di impugnazione per il provvedimento, il ricorso per cassazione è inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione per il ricorso inammissibile; la Corte ha determinato la misura di euro 1.000,00.
Massime di principio
- Se la richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio proviene dall'imputato nella fase dibattimentale, la decisione del giudice sulla restituzione non è impugnabile direttamente in Cassazione: il rimedio si esercita con l'impugnazione della sentenza dibattimentale (art. 586 c.p.p.).
- L'art. 263 c.p.p. (provvedimento del pubblico ministero nelle indagini preliminari) non si applica alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale; occorre distinguere sempre la fase processuale (indagini preliminari vs. dibattimento) per individuare il rimedio esperibile.
- Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione impedisce di utilizzare la Cassazione quando il codice non prevede espressamente quel rimedio per il tipo di provvedimento impugnato.
- Una cosa sottoposta a sequestro probatorio può essere trattenuta se costituisce corpo di reato o cosa pertinente e necessaria per l'accertamento; se il documento non è corpo di reato (es. contestazione di falso ideologico) il difensore può chiedere soluzioni intermedie, come il rilascio dell'originale previa acquisizione di copia, ma la decisione spetta al giudice in base alle esigenze probatorie.
- La giurisprudenza è divisa con riferimento alla posizione del terzo richiedente: la possibilità di impugnare può essere diversa se la richiesta di restituzione proviene da un terzo anziché dall'imputato; è quindi importante valutare la qualità del richiedente e la fase processuale per scegliere la strategia difensiva.
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