Cassazione Penale, Sentenza n. 15392/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 04/03/2022 che aveva confermato la condanna (per i fatti del 27/05/2019) per rissa, porto abusivo di arma e minaccia. Cambareri deduceva vizio di motivazione sul diniego della scriminante della legittima difesa (sostenendo che la sua reazione e quella di Ventre fossero dovute all'atteggiamento aggressivo di Onofrio, armato di mazza) e contestava la qualificazione della fattispecie di minaccia e la sussistenza dell'aggravante della futilità dei motivi. Ventre aveva proposto ricorso analogamente, ma è deceduto successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 07/12/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Cambareri per genericità, rilevando che il ricorrente si limitava a riproporre le doglianze già valutate in secondo grado senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'Appello; per ciò ha condannato Cambareri al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Quanto a Ventre, essendo deceduto il 26/08/2022, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte a lui riferibile perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. In precedenza, con rito abbreviato il GUP aveva condannato entrambi a 1 anno e 4 mesi e euro 5.000 di multa; la Corte d'Appello aveva poi rideterminato la pena in mesi 10 e giorni 20 e euro 3.600 di multa.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per comminare la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) al ricorrente la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile per genericità
scriminante della legittima difesa
La Corte d'appello ha escluso la legittima difesa ritenendo provata la comune intenzione aggressiva dei gruppi; la Cassazione conferma che la mera riproposizione del tema senza attacco specifico alla motivazione di secondo grado è inammissibile
estinzione del reato per morte dell'imputato
Il decesso dell'imputato sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte a lui riferibile, per estinzione dei reati
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione i motivi di diritto e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la semplice riproposizione delle doglianze di merito già valutate in appello è causa di inammissibilità
- L'inammissibilità per genericità può comportare, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre pertanto valutare il contenuto del ricorso prima di proporlo
- La scriminante della legittima difesa richiede prova di una reazione proporzionata e di assenza di iniziativa aggressiva propria: se la decisione di merito ricostruisce una comune intenzione aggressiva dei gruppi, la difesa sarà difficilmente riconosciuta
- Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso, la parte della sentenza a lui riferibile va annullata senza rinvio per estinzione del reato; il procedimento di cassazione procede invece per le altre posizioni
- Prove video e deposizioni witness costituiscono elementi decisivi nella valutazione della dinamica (es. iniziativa aggressiva, uso di armi) e possono neutralizzare pretese di legittima difesa o contestazioni sulla futilità del motivo
- Nel caso di contestazione dell'aggravante della futilità dei motivi, va dimostrato che il fatto si sia originato per motivi banali; la presenza di una minaccia armata può rendere meno agevole l'applicazione di tale aggravante
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