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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12516/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento per imposte dirette e IRAP relativi agli anni d’imposta 1997 e 1998, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile di una cooperativa agricola, negandole agevolazioni fiscali. Nei primi gradi di merito gli avvisi erano stati annullati; in sede di precedente cassazione la Corte aveva cassato per omessa pronuncia su un punto e per erronea applicazione delle regole probatorie, ritenendo che i brogliacci rinvenuti presso l’abitazione dell’amministratore potessero fondare una presunzione di riferibilità alla cooperativa, salvo prova contraria. Nel giudizio di rinvio la società aveva prodotto nuova documentazione per sostenere che quei brogliacci riguardassero invece l’attività di un imprenditore individuale estraneo alla cooperativa. La sentenza di rinvio ha accolto tale tesi, ritenendo i brogliacci non inerenti alla cooperativa e quindi irrilevante la questione sulla legittimità dell’acquisizione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: omessa pronuncia sulla contestazione circa il fatto che non tutta la documentazione provenisse da accesso non autorizzato; violazione delle regole sul giudizio di rinvio, perché il giudice avrebbe valorizzato documenti nuovi prodotti per la prima volta in rinvio senza prova dell’impossibilità di produrli prima; violazione del divieto di nuove eccezioni in rinvio; e violazione delle norme sull’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in verifica ex art. 32 d.P.R. 600/1973 e art. 52 d.P.R. 633/1972. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che il giudizio di rinvio è chiuso e non consente nuove produzioni documentali salvo che la cassazione le renda necessarie, e che la contribuente non aveva dimostrato una causa non imputabile dell’omessa produzione nei precedenti gradi. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame limitato ai documenti ritualmente acquisiti e a quelli legittimamente prodotti nei precedenti gradi, oltre alla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame. La decisione di rinvio ha censurato l’utilizzo, da parte del giudice del rinvio, di documenti nuovi prodotti dalla contribuente senza che fosse stata dimostrata l’impossibilità di produrli in precedenza per causa non imputabile. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di rinvio dovrà prima verificare quali documenti siano stati legittimamente acquisiti in verifica e poi valutare, sulla base dei soli documenti ritualmente ammissibili nei precedenti gradi, se sia stata vinta la presunzione di riferibilità dei brogliacci all’attività della cooperativa. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa considerazione di una specifica doglianza integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2697 c.c.

    La presunzione di riferibilità della documentazione extracontabile rinvenuta presso l’amministratore alla società può spostare sulla contribuente l’onere di provare il contrario.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione sul punto decisivo dedotto; l’asserito rigetto implicito di un’eccezione viene censurato come difetto di motivazione.

  • art. 394, comma 2, c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio le parti non possono introdurre domande o difese nuove se non rese necessarie dalla sentenza di cassazione con rinvio.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il rinvio nel processo tributario ha natura chiusa e non consente, in linea generale, nuove produzioni e nuove conclusioni fuori dai limiti imposti dalla cassazione.

  • art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario di rinvio non sono ammissibili deduzioni nuove rispetto a quelle già introdotte nei gradi precedenti.

  • art. 32, commi 3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    I documenti non esibiti in sede di verifica sono inutilizzabili in giudizio, salvo prova della causa non imputabile che ne abbia impedito la tempestiva produzione.

  • art. 52, commi 2, 3 e 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    La disciplina dell’accesso e dell’acquisizione documentale rileva ai fini della legittimità della prova raccolta, ma nel caso concreto la Corte ha fondato la cassazione soprattutto sull’uso di documenti nuovi in rinvio e sulle regole di produzione documentale.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio è un giudizio a cognizione chiusa: non possono essere introdotte nuove prove o nuovi documenti se non quando la sentenza rescindente ne renda necessaria l’acquisizione o la produzione.
  • Nel processo tributario, i documenti non esibiti in sede di verifica possono essere prodotti in giudizio solo se la parte dimostra l’impossibilità non imputabile di produrli tempestivamente; in mancanza, essi restano inutilizzabili.
  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso l’amministratore o presso un soggetto collegato all’impresa può legittimamente fondare una presunzione di riferibilità all’attività dell’ente, gravando poi sul contribuente l’onere di fornire prova contraria.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti tracciati dalla cassazione e verificare preliminarmente la ritualità dell’acquisizione probatoria prima di valutare il superamento della presunzione di riferibilità della documentazione all’attività economica accertata.
  • La mancata considerazione di una specifica censura processuale o probatoria dedotta in appello integra violazione dell’obbligo di pronuncia e può determinare cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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