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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08223/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cuomo era stato condannato dal Tribunale di Livorno e la Corte d'appello di Firenze per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, in relazione al fallimento della società "La Lanternina di Orlando Ilenia C. s.a.s." (dichiarato fallito il 03/12/2013). Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo (1) che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato il fatto come bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, co.1, n.2 R.D. 267/1942) desumendo il dolo specifico unicamente dalla mancata consegna delle scritture, senza valutare le circostanze concrete (breve periodo in carica, mancanza di prova della presa in carico delle scritture, parte del passivo riferibile alla gestione precedente) e senza escludere che si trattasse di bancarotta documentale semplice; e (2) che andava riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219, co.3 R.D. 267/1942) dato il carattere modesto dell'impresa e la breve gestione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo viziata la motivazione della Corte d'appello perché ha desunto il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale essenzialmente dal dato oggettivo della mancata consegna delle scritture senza compiuta e motivata valutazione degli indici esterni che potrebbero attestare la finalità dolosa (es. occultamento intenzionale, sottrazione di beni di rilevante valore, comportamento volto a sottrarre alla massa). La Cassazione ha rilevato inoltre che la Corte territoriale non ha valutato né quantificato il valore dei beni dichiarati distratti (attrezzature, impianti, cucine), né risposto alle obiezioni difensive secondo cui si trattava di arredi vetusti di scarso valore, elemento rilevante per stabilire l'esistenza del dolo specifico. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio che verifichi concretamente la sussistenza del dolo specifico e, conseguentemente, la possibile applicabilità dell'attenuante invocata; l'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Strumento di impugnazione invocato per censurare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha accolto il motivo basandosi su tale censura procedurale

  • Codice penale

    Richiamati nella contestazione come regole sul concorso di persone e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio collegato alla responsabilità; il testo della sentenza non sviluppa un'interpretazione estesa di questi articoli

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale (es. sottrazione o omessa consegna delle scritture) e richiede, per la forma fraudolenta, il dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a conseguire un ingiusto profitto

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    Regola la bancarotta documentale semplice; secondo la giurisprudenza citata e la Corte, questa forma può sussistere anche a titolo di colpa, senza necessità di dolo specifico

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    Prevede la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la giurisprudenza e la Corte ricordano che tale attenuante non è applicabile se l'occultamento delle scritture impedisce la ricostruzione del danno arrecato alla massa creditoria

Massime di principio

  • La mera constatazione della mancanza o della non consegna delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a qualificare il fatto come bancarotta fraudolenta documentale: occorre una motivazione specifica che dimostri il dolo finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a conseguire un ingiusto profitto
  • La bancarotta documentale semplice può sussistere anche a titolo di colpa/negligenza; la distinzione fra forma semplice e forma fraudolenta dipende dall'accertamento dell'elemento soggettivo e dagli indici concreti che lo dimostrano
  • In caso di contestazione di bancarotta documentale, il giudice deve valutare e motivare in modo puntuale gli indici esteriori del dolo (es. durata e persistenza dell'omissione, sottrazione/occultamento attivo, comportamento volto ad eludere il curatore, entità delle passività e dell'attivo sottratto)
  • La quantificazione e la rilevanza economica dei beni distratti sono elementi decisivi: se la distrazione riguarda beni di trascurabile valore, può indebolirsi l'argomento a favore di una finalità fraudolenta e rendere più plausibile la qualificazione per colpa
  • L'ammissibilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità dipende dalla possibilità di ricostruire concretamente il pregiudizio arrecato; se l'occultamento delle scritture impedisce tale ricostruzione, l'attenuante non è applicabile
  • In caso di dubbio sulla qualificazione del reato per vizio motivazionale, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per consentire al giudice del merito di compiere una nuova e completa valutazione delle prove e delle circostanze fattuali

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