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Sentenza

Sentenza n. 3034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Trga - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 77/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 77/2025, che aveva annullato il divieto di prosecuzione dell’attività relativa a una SCIA per lo spostamento di tre parcheggi a raso su area privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza di primo grado deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 35, lettere a) e b), c.p.a. e sostenendo che il ricorso originario fosse irricevibile per omessa impugnazione del PUC, ritenuto atto presupposto contenente un vincolo di esproprio e un possibile allargamento della strada comunale, nonché inammissibile perché il privato aveva già impugnato tardivamente l’ordinanza comunale istitutiva del divieto di sosta in via del Rio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989, dell’art. 40-bis della l.p. n. 9/2018 e dell’art. 41 delle norme di attuazione del PUC, sostenendo che la cosiddetta legge Tognoli non consentisse la realizzazione dei parcheggi a raso richiesti e che, in assenza del programma comunale di mobilità e accessibilità, i parcheggi potessero essere realizzati soltanto nel sottosuolo o in locali al piano terreno degli edifici. Il provvedimento comunale impugnato in primo grado aveva vietato la prosecuzione della SCIA ritenendo i tre parcheggi incompatibili con lo strumento urbanistico, poiché l’area sarebbe stata soggetta al possibile ampliamento della strada pubblica.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistesse alcun onere di impugnare il PUC, poiché l’area privata non era destinata a strada comunale e la realizzazione dei parcheggi a raso, senza opere edilizie, risultava compatibile con la disciplina della fascia di rispetto stradale prevista dall’art. 41, comma 2, delle norme di attuazione del PUC. L’appellante non aveva inoltre censurato specificamente tali statuizioni della sentenza di primo grado. È stata esclusa anche l’inammissibilità fondata sul precedente giudizio relativo al divieto di sosta: la possibilità di realizzare un parcheggio su un’area privata è questione distinta dall’istituzione di un divieto di sosta, misura contingente e revocabile diretta a disciplinare la circolazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato anzitutto che il provvedimento impugnato non richiamava la legge Tognoli; la relativa argomentazione, prospettata dall’amministrazione solo in giudizio, costituiva quindi una motivazione postuma, già ritenuta inammissibile dal primo giudice e non specificamente contestata in appello. In ogni caso, l’erroneo richiamo alla legge Tognoli non impediva la realizzazione dei parcheggi a raso senza opere edilizie nella fascia di rispetto stradale. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata, con condanna del Comune al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, lettere a) e b), c.p.a.

    La disposizione è stata invocata dal Comune per sostenere l’irricevibilità o l’inammissibilità del ricorso di primo grado; le relative eccezioni sono state respinte.

  • art. 41, comma 2, delle norme di attuazione del PUC del Comune di Laives

    All’esterno della strada comunale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza viene misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 del succitato decreto legislativo. All’interno dei centri abitati rispettivamente nelle zone edificabili previste deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.…

    La fascia di rispetto stradale non impedisce la delimitazione e realizzazione di parcheggi a raso privi di opere edilizie, quando l’intervento non contrasta con ulteriori specifiche previsioni urbanistiche.

  • art. 9 l. 24 marzo 1989, n. 122

    La disciplina della cosiddetta legge Tognoli riguarda specifiche ipotesi di realizzazione di parcheggi pertinenziali, ma la sua non applicabilità ai parcheggi a raso oggetto della SCIA non esclude, di per sé, la realizzabilità dell’intervento senza opere edilizie nella fascia di rispetto stradale.

  • art. 40-bis l.p. 10 luglio 2018, n. 9

    La norma è stata invocata dal Comune per sostenere che i parcheggi pertinenziali fossero subordinati alle condizioni previste dalla disciplina provinciale; tale argomento, non contenuto nel provvedimento impugnato, non può integrare postumamente la motivazione del divieto.

  • art. 77 l.p. 10 luglio 2018, n. 9

    La disposizione costituisce la base del divieto comunale di prosecuzione dell’attività segnalata mediante SCIA; il divieto è stato ritenuto illegittimo perché fondato su un’incompatibilità urbanistica non sussistente.

Massime di principio

  • L’onere di impugnare immediatamente uno strumento urbanistico sorge soltanto quando le sue previsioni producono un’attuale e concreta lesione della posizione giuridica del proprietario; non sussiste quando, secondo l’interpretazione accolta dal giudice, la previsione urbanistica non impedisce l’intervento edilizio richiesto.
  • La disciplina della circolazione stradale e quella relativa alla possibilità edificatoria o di utilizzazione di un’area privata operano su piani distinti: il precedente rigetto o la tardività dell’impugnazione di un’ordinanza istitutiva di un divieto di sosta non precludono l’impugnazione del successivo provvedimento che vieti un intervento su area privata.
  • La realizzazione di parcheggi a raso senza opere edilizie non è, di per sé, incompatibile con una fascia di rispetto stradale, ove non sia dimostrata una specifica e attuale previsione urbanistica ostativa.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato introducendo per la prima volta la disciplina normativa e i presupposti fattuali posti a fondamento della decisione; una simile integrazione costituisce motivazione postuma.
  • L’erroneo richiamo, nella SCIA o nella documentazione tecnica, alla disciplina della legge Tognoli non rende automaticamente irrealizzabile un intervento che possa trovare fondamento in una diversa disciplina urbanistico-edilizia applicabile e che non comporti opere edilizie.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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