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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 85/2025, pubblicata dal Tribunale di Ferrara in data 18.04.2025.

Giustizia amministrativa202501458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ferrara n. 85/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta docente per una annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato il 29 settembre 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per una singola annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. È stata inoltre richiesta la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la perdurante inottemperanza del Ministero e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza. Ha riconosciuto la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in mancanza, fino all'esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    la c.d. penalità di mora di cui all’art.114 co. 4 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e riconoscere una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.

Massime di principio

  • In presenza della mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e previamente notificata ai fini dell'esecuzione, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere riconosciuta, per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata dalla sentenza da eseguire, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva.
  • In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di eseguire in via sostitutiva il giudicato entro un termine successivo, su istanza della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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