Sentenza n. 1118/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0146855 del 30 luglio 2021, successivamente notificato, con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce ha rigettato l'istanza del ricorrente presentata per ottenere il codice di identificazione per il rilascio di certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, nonché di ogni altro atto comunque connesso, e coordinato, anteriore e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che il reinserimento del ricorrente nell'elenco dei medici certificatori e la conservazione del codice di identificazione avessero fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione sull'impugnazione del diniego originario. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e del tempo trascorso.
Atto impugnato: diniego dell'istanza per ottenere il codice di identificazione necessario al rilascio delle certificazioni mediche attestanti i requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce aveva rigettato la sua istanza diretta a ottenere il codice di identificazione per il rilascio delle certificazioni mediche relative all'idoneità alla guida, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi. Nelle more del giudizio, il difensore ha dichiarato che il ricorrente era stato reinserito, con autonomo provvedimento della Motorizzazione Civile, nell'elenco dei medici certificatori e che conservava il codice di identificazione originario, svolgendo già dal 2024 l'attività di medico certificatore. È stato quindi chiesto di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e di compensare le spese. L'amministrazione non si è opposta.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che attribuisca al ricorrente il bene della vita perseguito con l'impugnazione fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse può fondare la declaratoria di improcedibilità quando dagli atti emerga il conseguimento della situazione sostanziale richiesta e l'amministrazione non vi si opponga.
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