Cassazione Penale, Sentenza n. 41030/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della responsabilità dell'ente per illeciti amministrativi ex d.lgs. 231/2001 relativi ai delitti prescritti (art. 56 e art. 640-bis c.p.), articolata in tre motivi: (1) violazione dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 231/2001 e carenza di motivazione per mancata valutazione di un contratto ritenuto irrilevante; (2) violazione dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 e motivazione mancante/contraddittoria in relazione alla "colpa di organizzazione" e all'idoneità del modello organizzativo adottato (si contestava che la Corte di appello avesse valutato a posteriori le modalità gestorie e non avesse tenuto conto dell'assoluzione della dipendente Bignetti); (3) violazione degli artt. 12 e 26 d.lgs. 231/2001 per mancata riduzione della sanzione nel massimo di legge, essendovi un modello organizzativo e il risarcimento del danno, con dedotta rilevanza del comportamento processuale della società che avrebbe tentato di addossare le responsabilità alla dipendente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto parzialmente il terzo. In particolare: (i) primo motivo: dichiarato generico e manifestamente infondato; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la responsabilità dell'ente indipendentemente dal richiamo a un contratto specifico, anche in considerazione che il reato era contestato a titolo di tentativo; (ii) secondo motivo: infondato perché la Corte d'appello ha correttamente rilevato la "colpa di organizzazione", evidenziando l'affidamento a consulente esterno e l'assenza di un sistema interno di controllo idoneo, richiamando il criterio della "prognosi postuma" per valutare l'idoneità del modello organizzativo; (iii) terzo motivo: fondato: la riduzione della sanzione prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. 231/2001 (riduzione da metà a due terzi quando coesistono modello adottato e risarcimento) è stata applicata dal Tribunale senza sufficiente argomentazione e la Corte d'appello ha erroneamente ancorato la misura della riduzione al comportamento processuale difensivo (tentativo di addossare responsabilità alla dipendente), che costituisce esercizio legittimo della difesa e non può influire negativamente sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla quantificazione della sanzione patrimoniale e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame; per il resto il ricorso è rigettato. Dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5
Individua la responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la sentenza conferma l'applicazione della responsabilità ex art. 5 per i reati presupposto contestati.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 9
Riguarda l'ambito di applicazione dell'illecito amministrativo; la Corte ha confermato che i reati presupposto (art. 56 e 640-bis c.p.) rientrano nella fattispecie che può fondare la responsabilità dell'ente.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24, comma 1
Disciplina la sanzione pecuniaria per l'ente; la motivazione della Corte ha riguardato l'applicazione e la quantificazione della sanzione patrimoniale nei confronti dell'ente.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 26, comma 2
Prevede elementi relativi all'esclusione o attenuazione della responsabilità in caso di efficacia del modello organizzativo; il ricorso censurava la mancata valutazione di un contratto, ma la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e infondato.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 6
Stabilisce i criteri per escludere la responsabilità dell'ente quando il delitto è stato commesso da persone che agiscono nel loro interesse/nell'interesse dell'ente; la Corte ha valutato la "colpa di organizzazione" e richiamato la necessità di un modello realmente idoneo e attuato per escludere la responsabilità.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 12, comma 3
Prevede la riduzione della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi quando sussistono entrambe le condizioni (adozione di modello e risarcimento del danno). La Corte ha ritenuto che la misura della riduzione debba essere motivata secondo i criteri normativi e non influenzata dal legittimo esercizio della difesa.
codice penale, art. 56
Norma sulle forme di partecipazione (tentativo, ecc.); nel caso il reato presupposto era contestato a titolo di tentativo e ciò è stato considerato dai giudici di merito.
codice penale, art. 640-bis
Riguarda l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; il reato presupposto per la responsabilità dell'ente è stato accertato in relazione a questa norma rispetto alla posizione del legale rappresentante.
codice di procedura penale, art. 611, comma 1
Prevede la trattazione scritta; la procedura nel caso è stata svolta con trattazione scritta ai sensi di questa norma.
codice di procedura penale, art. 624
Prevede la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità; la Corte ha disposto tale declaratoria conseguente all'annullamento limitato alla quantificazione della sanzione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 il giudice valuta l'idoneità del modello organizzativo con il criterio della "prognosi postuma": si deve verificare se, al momento della commissione dell'illecito, un modello correttamente progettato e attuato avrebbe eliminato o significativamente ridotto il rischio del reato.
- L'adozione formale di un modello organizzativo è insufficiente per escludere la responsabilità: è necessaria una valutazione concreta della sua adeguatezza, implementazione e funzionamento (codice etico, sistema disciplinare, organismo di vigilanza, valutazione del rischio specifico).
- La riduzione della sanzione prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. 231/2001 deve essere parametrata sui criteri normativi (adozione del modello e risarcimento) e adeguatamente motivata; il comportamento processuale difensivo legittimo non può essere utilizzato per peggiorare il trattamento sanzionatorio.
- Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive, ma la motivazione deve essere logica e adeguata e mostrare di avere preso in considerazione i fatti decisivi; deduzioni difensive incompatibili con la decisione possono essere implicitamente disattese.
- Se la Corte di Cassazione annulla solo la quantificazione della sanzione, può disporre il rinvio per nuovo giudizio solo su quel profilo, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità e potendo dichiararne l'irrevocabilità ai sensi del codice di procedura penale.
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