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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-801/21

Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 7 aprile 2022. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)contro Indo European Foods Ltd. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione. — Causa C-801/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di ammissione delle impugnazioni, ha accolto la richiesta dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione relativa a un marchio UE. Ha ritenuto che la domanda di ammissione mostrasse adeguatamente una questione importante sull’interesse ad agire e sulla persistenza dell’oggetto del giudizio dopo la fine del periodo di transizione Brexit. Conseguentemente, l’impugnazione è stata ammessa integralmente e le spese sono state riservate.

Ammissione di un’impugnazione in materia di marchio UE: persistenza dell’oggetto del giudizio e dell’interesse ad agire dopo la fine del periodo di transizione Brexit

La questione giuridica

Se l’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di una commissione di ricorso in una controversia di opposizione sollevasse una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto a: persistenza dell’oggetto della controversia e dell’interesse ad agire dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso; rilevanza, ai fini dell’esame di un ricorso, di fatti sopravvenuti successivamente alla decisione amministrativa; incidenza del principio di territorialità del marchio UE e degli effetti dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE e dell’accordo di recesso.

Principio di diritto

La Corte ammette integralmente l’impugnazione perché l’EUIPO ha dimostrato, con argomenti specifici e pertinenti, che la controversia solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione: occorre chiarire se, in una causa di opposizione fondata su un diritto anteriore protetto solo nel Regno Unito, la fine del periodo di transizione e l’eventuale venir meno di quel diritto durante il giudizio possano far cessare l’oggetto del ricorso o l’interesse ad agire. La Corte non decide il merito della controversia, ma ritiene sufficiente la dimostrazione dell’importanza della questione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e dell’articolo 170 ter del regolamento di procedura.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 50, paragrafo 3, TUE
  • Articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001

Ammissione dell’impugnazione in materia di marchio dell’Unione europea

La pronuncia riguarda un’ordinanza della Corte nella procedura di ammissione dell’impugnazione ex articolo 58 bis dello Statuto, relativa a una controversia di opposizione davanti all’EUIPO. Il tema centrale è se la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito possa incidere sulla persistenza dell’oggetto del ricorso e dell’interesse ad agire nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Fatti e procedimento

L’EUIPO ha impugnato la sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice), con cui il Tribunale aveva annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 in un procedimento di opposizione tra Indo European Foods Ltd e il sig. Hamid Ahmad Chakari, respingendo il ricorso per il resto. L’impugnazione era soggetta al filtro di ammissibilità previsto per le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • l’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto;
  • gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, in combinato con l’articolo 184, paragrafo 1;
  • l’articolo 50, paragrafo 3, TUE;
  • gli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso;
  • il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 4.

Argomenti dell’EUIPO a sostegno della domanda di ammissione

L’EUIPO sosteneva che il suo motivo unico di impugnazione sollevasse questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In sintesi, censurava il Tribunale perché:

  • avrebbe erroneamente ritenuto che la causa non fosse divenuta priva di oggetto e che l’interesse ad agire della Indo European Foods persistesse;
  • avrebbe confuso la questione processuale dell’interesse ad agire con il controllo di legittimità della decisione impugnata;
  • non avrebbe valutato in concreto se l’annullamento della decisione controversa potesse apportare un beneficio alla ricorrente in primo grado;
  • non avrebbe tenuto adeguatamente conto del fatto che il diritto anteriore invocato era protetto solo nel Regno Unito e che la fine del periodo di transizione incideva sul contesto rilevante;
  • avrebbe sostanzialmente imposto all’EUIPO di ignorare gli effetti dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE e dell’accordo di recesso, in contrasto con il principio di territorialità del marchio UE.

Valutazione della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che l’impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda deve contenere in modo chiaro e preciso i motivi, la questione di diritto, la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violate e le ragioni concrete dell’importanza della questione. Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’EUIPO abbia soddisfatto tale onere. In particolare, la domanda individuava con precisione:

  • il presunto errore del Tribunale sul permanere dell’oggetto della controversia e dell’interesse ad agire;
  • la rilevanza della giurisprudenza sulla persistenza dell’interesse ad agire, in particolare le sentenze Wunenburger/Commissione e Abdulrahim/Consiglio e Commissione;
  • la possibile contraddizione con il regolamento 2017/1001, con l’articolo 50, paragrafo 3, TUE e con l’accordo di recesso.

Questione ritenuta importante dalla Corte

La Corte identifica la questione sostanziale sollevata dall’impugnazione nella determinazione della data e delle circostanze da prendere in considerazione per valutare la persistenza dell’oggetto della controversia e dell’interesse ad agire quando:

  • la controversia riguarda una decisione adottata in un procedimento di opposizione basato su un diritto anteriore protetto unicamente nel Regno Unito;
  • il periodo di transizione si conclude nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale. La Corte osserva che la questione supera il caso concreto e può incidere sia sulle controversie in materia di marchio UE sia, più in generale, sulle ipotesi in cui un diritto anteriore venga meno durante il processo.

Decisione

La Corte conclude che la domanda di ammissione dimostra sufficientemente l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Perciò l’impugnazione è ammessa integralmente. Sul piano delle spese, esse sono riservate e verranno regolate con la decisione che definisce la causa nel merito.

Principio desumibile

Ai fini dell’articolo 58 bis dello Statuto e dell’articolo 170 ter del regolamento di procedura, un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE deve essere ammessa quando il ricorrente dimostra con elementi concreti che la controversia solleva una questione di rilievo generale, come quella relativa alla persistenza dell’oggetto del giudizio e dell’interesse ad agire alla luce di eventi sopravvenuti, inclusa la fine del periodo di transizione Brexit.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaproprietà intellettualeimpugnazioni e ammissibilitàinteresse ad agirebrexit e periodo di transizione

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