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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9836 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso la prova dell'inesistenza di alcune operazioni relative all'acquisto di uva da tavola e, conseguentemente, aveva annullato il recupero a tassazione dei relativi costi e dei redditi imputati ai soci. L'Ufficio deduceva, da un lato, l'insufficienza e illogicità della motivazione della CTR e, dall'altro, la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere fornito sufficienti elementi indiziari e che spettasse quindi alla contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei soci R.D. e D.P. per intervenuto condono, cassando senza rinvio la sentenza limitatamente ai loro rapporti processuali. Nei confronti di M. s.r.l. il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è risultato inammissibile perché prospettava una ratio decidendi non correttamente individuata e non rispettava il principio di autosufficienza del ricorso, non indicando specificamente se le circostanze invocate fossero state dedotte nei precedenti gradi di giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla società le spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Consente di denunciare in cassazione l'insufficienza o illogicità della motivazione, ma la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per i motivi di ricorso allora soggetti alla norma, la specifica indicazione delle ragioni della censura motivazionale e del quesito di diritto; la Corte ha rilevato che il requisito formale era rispettato, ma ha comunque dichiarato inammissibili i motivi per altre ragioni.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, inclusa l'inesistenza delle operazioni contestate. Solo dopo la dimostrazione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti può trasferirsi sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e le circostanze già dedotti nei precedenti gradi di giudizio, precisando dove siano stati allegati e discussi; non è sufficiente un richiamo generico al processo o al processo verbale di constatazione.

Massime di principio

  • Il sequestro penale di documenti costituisce un atto istruttorio e, da solo, non dimostra l'inesistenza delle operazioni commerciali o la falsità delle fatture.
  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni inesistenti, deve fornire riscontri oggettivi e sufficienti; soltanto in presenza di un quadro indiziario adeguato il contribuente è chiamato a dimostrare concretamente l'effettività delle operazioni.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente fatti, documenti e attendibilità degli indizi già esaminati dal giudice tributario di merito; una diversa lettura delle prove non è, di regola, una censura di legittimità ammissibile.
  • Un ricorso per cassazione deve contestare esattamente la ratio decidendi della sentenza e riportare con precisione dove le circostanze invocate siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce la contestazione fiscale, ma l'inesistenza delle operazioni non può essere affermata senza elementi concreti, come l'assenza di disponibilità della merce, documenti di trasporto mancanti, incongruenze nella capacità produttiva o prove di cessioni a soggetti diversi.

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