Sentenza n. 1608/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2070 del 2020: - del decreto di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, protocollo -OMISSIS-; quanto al ricorso n. 2514 del 2020: - del decreto di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, protocollo -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due decreti del Ministero dell'Interno di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, con distinti ricorsi poi riuniti, i decreti del Ministero dell'Interno che avevano respinto le rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti nei ricorsi. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha prodotto i decreti sopravvenuti di concessione della cittadinanza italiana in favore di entrambe le ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la sopravvenuta adozione dei decreti di concessione della cittadinanza italiana costituisse integrale soddisfazione della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 1.000,00 per ciascuna ricorrente, oltre accessori se dovuti. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata; nel caso concreto, i decreti di concessione della cittadinanza hanno soddisfatto interamente le ricorrenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando il provvedimento intervenga nelle more del giudizio amministrativo.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'adozione sopravvenuta, da parte dell'amministrazione, dell'atto richiesto dal ricorrente, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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