Cassazione Penale, Ordinanza n. 13005/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile il vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta nei termini in cui era stato formulato il gravame. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio trae origine da una sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Como emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., cioè su richiesta di applicazione della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. La Corte rileva però che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso è ammissibile soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., vale a dire per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato vizi rientranti in tali categorie, né li ha specificamente dedotti.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera un regime speciale di impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Corte indica che il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. va trattato secondo tale disposizione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Stabilisce che pubblico ministero e imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Viene richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge.
- Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento se non si traduce in una delle doglianze tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Se il ricorrente non allega e specifica uno dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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