Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/362

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/362 del Consiglio, del 22 gennaio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32024R0362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/362 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Siria, aggiungendo sei persone e cinque entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. La modifica è motivata dal perdurare del conflitto siriano e dalla necessità di mantenere misure mirate contro soggetti ritenuti vicini al regime o coinvolti in attività che lo sostengono. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive nei confronti della Siria, mediante modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione della situazione in Siria. Incide su persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, introducendo nuove iscrizioni nella sezione A (Persone) e nella sezione B (Entità). È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina in via generale il settore umanitario o deroghe specifiche, ma si inserisce nel quadro sanzionatorio già vigente.

Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/362 interviene sul regime sanzionatorio siriano dell’Unione, modificando l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Il Consiglio, richiamando la persistenza del conflitto e della repressione del regime siriano, ribadisce la necessità di mantenere misure restrittive mirate e di preservarne l’efficacia, tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio ritiene la situazione in Siria ancora gravemente instabile e non risolta dopo oltre un decennio. Il regolamento risponde all’esigenza di rafforzare l’impianto sanzionatorio colpendo soggetti ritenuti funzionali al regime o capaci di trarne beneficio economico, anche attraverso attività commerciali, logistiche e finanziarie collegate a traffici illeciti.

Base giuridica e tecnica normativa

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. Si tratta di un regolamento di esecuzione che non istituisce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento di base.

Ambito soggettivo delle nuove misure

L’allegato del regolamento inserisce nuovi nominativi sia nella sezione A, dedicata alle persone fisiche, sia nella sezione B, dedicata alle entità.

Persone fisiche aggiunte

Sono incluse:

  • Mahmoud al-Dj, imprenditore operante in Siria, con attività in logistica e turismo, ritenuto facilitatore di transazioni illecite tra soggetti fedeli al regime siriano e nella Libia orientale, anche in materia di stupefacenti, armi e mercenari;
  • Yasser Hussein Ibrahim, consigliere economico di Bashar al-Assad e operatore nel consiglio economico gestito da Asma al-Assad, descritto come prestanome per attività commerciali della famiglia Assad;
  • Bilal al-Naal, imprenditore di spicco, fondatore e partner di varie società commerciali e di investimento, membro del consiglio delle imprese siriano-russo e del parlamento siriano, associato a Fadi Saqr, Cham Holding e Bishr Al-Sabban;
  • Fahad Darwish, presidente della camera di commercio congiunta siriano-iraniana, titolare e gestore di imprese attive nel commercio e nei prodotti farmaceutici;
  • Mohannad al-Dabbagh, cugino di Asma al-Assad e comproprietario di Takamol LLC, società che gestisce il programma elettronico “smart card” per la distribuzione di beni sovvenzionati in Siria;
  • Firas al-Akhras, fratello di Asma al-Assad e comproprietario di Takamol LLC.

Le motivazioni comuni evidenziano il vantaggio tratto dal regime siriano e il sostegno prestato allo stesso, in particolare attraverso ruoli economici, societari o familiari rilevanti.

Entità aggiunte

Sono incluse:

  • Al-Dj Group, holding siriana detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj, con ruolo centrale in una rete che coinvolge Freebird Travel Agency e Al-Tair Company e che viene descritta come funzionale a transazioni illecite, anche legate a stupefacenti;
  • Cham Wings, compagnia aerea privata siriana, utilizzata per trasferimento di mercenari, commercio di armi, traffico di stupefacenti e riciclaggio;
  • Freebird Travel Agency, agente principale di Cham Wings e controllata da Al-Dj Group;
  • Iloma Investment Private JSC, società costituita nel 2023 per rilevare quasi metà della proprietà dell’aeroporto di Damasco, qualificata come società di copertura della famiglia Assad;
  • Al-Aqila Company, che ha costituito una joint venture con la iraniana Alborz Insurance Company in un contesto ritenuto funzionale a rafforzare la posizione dell’Iran nell’economia siriana.

Effetti pratici

Per gli operatori economici e i professionisti italiani, l’aggiornamento dell’elenco comporta l’esigenza di verificare tempestivamente controparti, beneficiari effettivi, vettori, intermediari e società collegate ai nominativi aggiunti. In concreto, le verifiche di compliance dovranno tener conto non solo dei nominativi diretti, ma anche delle entità controllate o strettamente collegate, soprattutto nei settori logistica, trasporti, commercio, assicurazioni e servizi connessi alle reti economiche del regime siriano.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di nuovi soggetti nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive.

Nuove iscrizioni nella sezione A: persone

Sono aggiunte sei persone: Mahmoud al-Dj, Yasser Hussein Ibrahim, Bilal al-Naal, Fahad Darwish, Mohannad al-Dabbagh e Firas al-Akhras. I motivi di inserimento ruotano attorno al sostegno o al vantaggio tratto dal regime siriano, al ruolo di imprenditori di spicco, ai legami con la famiglia Assad o alla partecipazione a strutture economiche che facilitano attività illecite o rafforzano il regime.

Nuove iscrizioni nella sezione B: entità

Sono aggiunte cinque entità: Al-Dj Group, Cham Wings, Freebird Travel Agency, Iloma Investment Private JSC e Al-Aqila Company. Le motivazioni evidenziano il sostegno al regime siriano, l’utilizzo di reti commerciali e di trasporto per attività illecite, il coinvolgimento in operazioni economiche riconducibili alla famiglia Assad o partnership che rafforzano la posizione dell’Iran nell’economia siriana.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritto dell'unione europeamisure restrittivesiriana

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.