Cassazione Penale, Sentenza n. 20395/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermò la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva commessa in qualità di amministratore della "Happyland s.r.l.": contestava 1) la qualificazione come distrattiva del finanziamento del 2 maggio 2007 alla MEM Casa s.r.l. per 4.800.000 euro, sostenendo che la società ricevente non era in dissesto (patrimonio netto positivo, utile 2007, consistente patrimonio immobiliare) e che, trattandosi di operazione infragruppo, avrebbe dovuto essere dimostrato l'assenza di un vantaggio economico compensativo; 2) l'erronea valutazione del contributo soggettivo del ricorrente, nominato amministratore solo quattordici giorni prima dell'operazione e rassicurato dai consulenti societari, per cui andava rivalutata la sua consapevolezza della condizione di dissesto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è inammissibile perché la questione sulla sussistenza oggettiva o soggettiva del reato non era stata specificamente e puntualmente dedotta in appello (mancanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione), con richiamo alla giurisprudenza consolidata; 2) sul merito sostanziale della natura distrattiva, il ricorrente non ha fornito la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza di un vantaggio compensativo per la fallita derivante dall'operazione intragruppo; 3) il secondo motivo è inammissibile per carenza di censure specifiche oltre la mera giustificazione in bonam partem dell'operato del padre; inoltre, anche avuto riguardo alle rassicurazioni dei consulenti, l'imputato, come amministratore che autorizzò il bonifico, non poteva esimersi dalla responsabilità davanti all'evidenza delle anomalie (assenza di contratto e garanzie, provenienza da finanziamento bancario, incapienza della MEM). Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 219 l. fall. in relazione alla distrazione di beni della fallita mediante operazione che ha depauperato la massa attiva
disposizioni attuative, art. 173
Richiamato per la limitezza della esposizione dei motivi in Cassazione, il ricorso richiama e applica il principio secondo cui le doglianze devono essere sinteticamente esposte e motivate nei limiti necessari
La Corte ha richiamato il requisito di specificità e puntualità dell'appello come presupposto indispensabile per ammettere questioni in sede di gravame e, conseguentemente, in Cassazione
Richiamato il principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione di merito può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento e deve essere dichiarata dalla Cassazione anche se non rilevata dal giudice d'appello
art. 616 (come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma invocata per la condanna alle spese e all'ammenda equitativamente determinata per le ragioni di inammissibilità del ricorso
giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) e altre pronunce di Sez. 5
La Corte ha applicato l'indirizzo consolidato secondo cui, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, non è sufficiente affermarne in astratto la natura, ma bisogna dimostrare un concreto vantaggio compensativo per la società depauperata
Massime di principio
- In operazioni tra società del medesimo gruppo, chi contesta la natura distrattiva deve provare non solo che l'operazione era intragruppo, ma documentare un vantaggio compensativo concreto e verificabile per la società che subisce il trasferimento patrimoniale; l'allegazione generica non è sufficiente
- Le questioni non specificamente e criticamente formulate in appello non possono essere efficacemente sollevate in Cassazione: l'onere di precisione e motivazione in appello è requisito di ammissibilità delle impugnazioni successive
- La nomina a amministratore immediatamente prima di un'operazione anomala non esonera automaticamente dalla responsabilità: il neoamministratore deve comunque valutare la regolarità dell'operazione e non può affidarsi a mere rassicurazioni senza prova documentale
- Le carenze di specificità e di prova nelle impugnazioni determinano l'inammissibilità del ricorso e possono comportare sanzioni pecuniarie (spese processuali e ammenda) a carico del ricorrente
- La Corte di legittimità applica costantemente il principio che cause di inammissibilità dell'impugnazione sono rilevabili in ogni stato e grado e non sono sanabili con il proseguimento del giudizio
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