Sentenza n. 425/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del permesso di costruire n. 56 del 30.5.2023 (pervenuto mediante accesso agli atti del fascicolo urbanistico in data 24.4.2024 del Comune di Monopoli) inerente il recupero del cd. porticato, ai fini residenziali, dell’immobile di proprietà del controinteressato sito in Monopoli (BA) alla via Baione n. 27; - del parere espresso dal Comune di Monopoli in data 4.4.2023, richiamato per relationem nel permesso di costruire gravato; - di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati; - nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dal rilascio del permesso di costruire illegittimo ed ingiusto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per il recupero a fini residenziali di un porticato al piano terra, unitamente al parere comunale richiamato per relationem
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato al proprietario esclusivo di una porzione dell’immobile condominiale, sostenendo che lo spazio oggetto dell’intervento non fosse un porticato recuperabile ai sensi della legge regionale Puglia n. 33/2007, bensì un piano pilotis o piloty, costituito da pilastri portanti e aperto verso l’esterno. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 7 della legge regionale n. 33/2007 e dell’art. 22/S.06 delle NTA del PUG di Monopoli, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità. I ricorrenti hanno inoltre richiamato il regolamento condominiale, che vietava interventi suscettibili di incidere sulla struttura, sugli impianti, sulla stabilità dell’edificio o di recare pregiudizio agli altri condomini, sostenendo che tale disciplina ostasse all’intervento anche se eseguito su una porzione in proprietà esclusiva. È stata altresì formulata domanda risarcitoria per i danni derivanti dal rilascio del titolo edilizio ritenuto illegittimo. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione tecnica, avente a oggetto la qualificazione dello spazio, le sue caratteristiche dimensionali e la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia regionale e comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La verificazione, svolta sulla documentazione progettuale e mediante sopralluogo, ha accertato che lo spazio doveva essere qualificato come porticato ai sensi della definizione n. 39 dell’allegato A al Regolamento edilizio tipo regionale, ossia quale elemento edilizio coperto al piano terreno, intervallato da colonne o pilastri e aperto su uno o più lati verso l’esterno. La qualificazione risultava inoltre coerente con i titoli edilizi originari, con gli elaborati tecnici e con la documentazione catastale, nei quali l’area era già indicata come porticato. Il giudice ha ritenuto quindi applicabile la legge regionale Puglia n. 33/2007, che consente il recupero dei porticati negli edifici destinati, anche parzialmente, a residenza o attività commerciale e terziaria, purché siano rispettati i presupposti legislativi, la sicurezza statica e le prescrizioni igienico-sanitarie. L’intervento era altresì consentito dall’art. 22/S.04 delle NTA del PUG di Monopoli, che ammette il recupero dei porticati conformemente alla legge regionale n. 33/2007. Quanto agli standard di parcheggio, il TAR ha ritenuto legittima la monetizzazione degli spazi non reperiti, risultando versato il relativo importo. Ha inoltre escluso che il recupero del porticato fosse soggetto a un limite dimensionale derivante dalla percentuale del 10% prevista dall’art. 22/S.06 delle NTA: tale percentuale riguarda gli incrementi volumetrici incentivanti collegati all’edilizia sostenibile ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 13/2008, e non costituisce un limite alla volumetria derivante dal recupero dei porticati disciplinato dalla legge regionale n. 33/2007. Le censure di difetto di istruttoria e illogicità sono state superate dagli esiti della verificazione e dalla documentazione acquisita. La domanda risarcitoria non è stata accolta, in quanto presupponeva l’illegittimità del titolo edilizio, esclusa dal Collegio. Le spese di lite sono state compensate; quelle della verificazione sono state poste in parti uguali a carico delle due parti costituite, con liquidazione mediante separato decreto.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 4 e 7 l.r. Puglia n. 33/2007
“Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciale e terziaria [...] è consentito [...] il recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato”; “Ai fini della presente legge valgono le definizioni uniformi di cui all’allegato A del Regolamento edilizio tipo”; “Il recupero volumetrico può essere consentito purché gli edifici interessati [...] siano stati legittimamente realizzati [...] e ricadano in zona [...] servita dalle urbanizzazioni primarie”; “Il recupero volumetrico può essere consentito nel rispetto della sicurezza statica degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie”
La disciplina regionale consente il recupero dei porticati quando ricorrono i presupposti urbanistici, edilizi, statici e igienico-sanitari previsti dalla legge; la qualificazione dell’area deve essere effettuata secondo le definizioni uniformi del Regolamento edilizio tipo.
definizione n. 39 dell’allegato A al Regolamento edilizio tipo, approvato con D.G.R. Puglia n. 2250/2017
“Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio”
Uno spazio al piano terreno coperto, sostenuto da colonne o pilastri e aperto verso l’esterno può essere qualificato come porticato anche se presenta caratteristiche strutturali prossime a quelle di un piano pilotis, quando tali caratteristiche corrispondono alla definizione normativa.
art. 22/S, punto 22.04, NTA del PUG di Monopoli
“In tali contesti è consentito il recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati conformemente alla L. R. 33 del 2007 ed alla Circolare dell’Assessorato all’Assetto del Territorio n. 1 del 2009 approvata con D.G.R. n.324 del 2009”
La disciplina urbanistica comunale ammette il recupero dei porticati nei contesti territoriali interessati, mediante rinvio alla legge regionale n. 33/2007 e alla relativa circolare regionale.
art. 22/S, punto 22.06, NTA del PUG di Monopoli
“Per gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, sostituzione e ristrutturazione degli edifici esistenti [...] sono consentiti incrementi fino al 10% del volume ai sensi dell’art. 12 della L.R. 13/2008”
Il limite del 10% riguarda gli incrementi volumetrici incentivanti dell’edilizia sostenibile e non limita la volumetria ottenibile mediante il recupero dei porticati disciplinato dalla legge regionale n. 33/2007.
art. 3, comma 3, circolare Assessorato regionale all’Assetto del territorio n. 1/2009
La monetizzazione degli standard di parcheggio può essere applicata anche agli interventi di recupero dei porticati, secondo la prassi amministrativa richiamata dal giudice.
art. 12 l.r. Puglia n. 13/2008
“I Comuni possono prevedere [...] incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti”
L’incremento fino al 10% è un incentivo per interventi di edilizia sostenibile e non costituisce il parametro generale per determinare la volumetria derivante dal recupero di un porticato ai sensi della legge regionale n. 33/2007.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della disciplina regionale sul recupero dei porticati, la qualificazione dello spazio deve essere compiuta sulla base delle definizioni uniformi del Regolamento edilizio tipo e delle sue concrete caratteristiche costruttive, risultanti dalla documentazione edilizia e dagli accertamenti tecnici, nonché non esclusivamente dalla denominazione utilizzata dalle parti.
- Uno spazio coperto al piano terreno, sostenuto da colonne o pilastri e aperto su uno o più lati verso l’esterno può integrare la nozione normativa di porticato, anche quando la parte privata lo qualifichi come piano pilotis o piloty, se ne ricorrono le caratteristiche definite dal Regolamento edilizio tipo.
- Il recupero dei porticati è legittimo quando l’edificio è legittimamente realizzato, ricade in una zona urbanistica compatibile e servita dalle urbanizzazioni primarie, e sono rispettati i requisiti di sicurezza statica e igienico-sanitari previsti dalla legge regionale applicabile.
- La percentuale di incremento volumetrico prevista dalla disciplina comunale in attuazione degli incentivi regionali per l’edilizia sostenibile non costituisce, in assenza di una specifica previsione, un limite alla volumetria ottenibile attraverso il recupero dei porticati disciplinato da una distinta normativa regionale.
- La monetizzazione degli standard di parcheggio può essere ritenuta ammissibile anche per il recupero dei porticati quando la disciplina regionale o gli atti attuativi applicabili consentano tale modalità e l’amministrazione abbia verificato la situazione degli standard già reperiti e determinato il relativo importo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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