Cassazione Civile, Ordinanza n. 24373/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava dall'accertamento, in appello, della natura subordinata delle prestazioni svolte da un medico dermatologo in favore di un ente ospedaliero dal 16 novembre 2002 al 30 giugno 2010. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo la subordinazione e condannando l'ente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento di differenze retributive. L'ente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi tre denunciavano l'asserita inammissibilità dell'appello della controparte per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c. e il preteso omesso esame/omessa pronuncia su tale eccezione; il quarto contestava la qualificazione del rapporto come subordinato, deducendo violazione degli artt. 2094, 2126 e 2222 c.c., omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e travisamento delle prove, sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative all'ammissibilità dell'appello, osservando che il mancato esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e che, comunque, l'esame nel merito dell'appello implicava il suo riconoscimento come ammissibile; ha inoltre richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla sufficienza, ai fini dell'art. 434 c.p.c., della chiara individuazione dei punti della sentenza impugnati e delle relative doglianze. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile per commistione di censure eterogenee e perché diretto, in sostanza, a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, estraneo al sindacato di legittimità. È stata quindi confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
Per superare il vaglio di ammissibilità dell'appello è sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata con le relative doglianze; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 112 c.p.c.
La mancata decisione esplicita su una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia; l'omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di difetto di motivazione è stata respinta perché la Corte territoriale aveva comunque deciso la questione processuale in modo implicito esaminando l'appello nel merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
art. 2094 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione subordinata del rapporto.
art. 2126 c.c.
La condanna alle differenze retributive è stata confermata come conseguenza dell'accertamento giudiziale della subordinazione nonostante la contestazione del titolo del rapporto.
art. 2222 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura autonoma della prestazione lavorativa.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state ritenute, in parte, meri tentativi di ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La doglianza per omessa pronuncia è stata esclusa perché riferita a una questione processuale e perché la Corte d'appello l'aveva implicitamente decisa.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto; il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti confini tracciati dalle Sezioni Unite.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha modificato il d.P.R. n. 115 del 2002 introducendo il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità ex art. 434 c.p.c., è sufficiente che l'atto individui con chiarezza i capi e i punti della decisione contestati e le ragioni della censura; non è richiesta una forma sacramentale né la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
- L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; se il giudice esamina il merito dell'impugnazione, la questione processuale deve ritenersi implicitamente decisa in senso favorevole all'ammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza chiedendo una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti; le censure formalmente di violazione di legge sono inammissibili se, nella sostanza, mirano a rivalutare il merito.
- Il vizio di motivazione non può essere usato per sovrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove; il controllo della Cassazione resta circoscritto ai limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, quando fondata su una valutazione complessiva degli indici fattuali, è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se la censura si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti.
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