Sentenza n. 301/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato di cui alla sentenza Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, n.272 del 4 aprile 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, giudice del lavoro, n. 272 del 4 aprile 2024, concernente il riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Crotone, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 4 aprile 2024, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, ed era divenuta irrevocabile, come attestato il 19 agosto 2024. Nonostante il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e non si era costituita nel giudizio di ottemperanza. È stata pertanto proposta l'azione prevista dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza di un giudicato esecutivo, la rituale notificazione della sentenza all'Amministrazione, il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di eseguire integralmente la sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione da parte della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto a carico dell'Amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e richiamando l'applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l'amministrazione rimanga inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto, riconosciuto dal giudice del lavoro, al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola relativa ai compensi dell'attività commissariale nei giudizi di ottemperanza è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 il comma 8 richiamato dal giudice per la disciplina dei compensi commissariali.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine di moratoria previsto dalla legge.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta, in caso di persistente inottemperanza, può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, incluse le eventuali modifiche di bilancio funzionali all'adempimento.
- Le spese e i compensi dell'attività commissariale possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ancorché dettata per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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