Sentenza n. 79/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e lampade votive del cimitero di San Vito dei Normanni per il quinquennio 2025/2029 (CIG B2ADBB76E5), giusta D.D. 474 del 6.6.2025, comunicato con Avviso ex art. 90 del D. Lgs n. 36/2023 pubblicato il 19.8.2025 e trasmesso in pari data alla ricorrente tramite PEC; - della graduatoria definitiva della suddetta procedura aperta; - dei verbali e delle operazioni di gara, compresi gli atti e l’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria; - in via dichiaratamente gradata, in funzione dell’interesse subordinato alla riedizione della gara, del bando, della DGC 99/2024, del disciplinare dei servizi, della relazione tecnico-illustrativa, della relazione economica, del capitolato speciale d’appalto, dei chiarimenti inerenti alla procedura de qua; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto eventualmente sottoscritto tra la stazione appaltante e RTI aggiudicatario; per il risarcimento dei danni subiti o subendi ovvero per il subentro nell’ipotesi di sottoscrizione del contratto con il soggetto attuale aggiudicatario e/o di avvio dell’esecuzione dell’affidamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva e graduatoria della procedura aperta per la concessione quinquennale dei servizi cimiteriali e delle lampade votive, con impugnazione degli atti di gara e domanda subordinata di inefficacia del contratto, subentro o risarcimento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quinta classificata su sei partecipanti, ha impugnato l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo primo classificato, deducendo, con il primo motivo, l’illegittimità della verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria per erronea quantificazione dei costi della manodopera, omessa previsione del costo della figura di coordinamento, mancata considerazione delle indennità di reperibilità e delle maggiorazioni per lavoro domenicale e festivo, nonché degli aumenti retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2025. Ha inoltre contestato l’eccessiva riduzione delle spese di gestione rispetto all’importo stimato dalla stazione appaltante. Con il secondo motivo ha sostenuto che anche le offerte degli operatori classificati dal secondo al quarto posto fossero non remunerative, assumendo come corretti costi di manodopera pari a euro 860.748,65 e costi di gestione pari a euro 280.000, con conseguente insostenibilità economica delle offerte e violazione delle norme sui costi della manodopera. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata per ottenere la riedizione della gara, ha censurato la lex specialis per l’asserita erroneità della stima dei costi di manodopera e l’incomprimibilità dei costi di gestione. La ricorrente ha altresì chiesto, in caso di stipula, la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto, il subentro o il risarcimento del danno. In via processuale ha chiesto l’ammissione di documentazione depositata tardivamente ai sensi dell’art. 54 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha anzitutto dichiarato tardiva e inammissibile la documentazione depositata dalla ricorrente il 30 dicembre 2025, poiché nell’ambito del rito appalti il termine per il deposito documentale scadeva il ventesimo giorno libero prima dell’udienza del 12 gennaio 2026, quindi il 22 dicembre 2025. Ha negato la rimessione in termini ex art. 54 c.p.a., non essendo stata dimostrata l’estrema difficoltà della produzione tempestiva: la documentazione era stata acquisita mediante accesso autorizzato già l’11 dicembre 2025. Nel merito, ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, rilevando che la ricorrente, quinta classificata, avrebbe avuto un interesse concreto a contestare l’aggiudicataria solo ove fossero risultate fondate anche le censure contro gli operatori classificati dal secondo al quarto posto, secondo la prova di resistenza. Il secondo motivo è stato respinto. Quanto alle spese di gestione, il giudice ha ritenuto indimostrata l’assunta incomprimibilità dell’importo di euro 280.000, trattandosi di una stima basata sui costi storici del gestore uscente, suscettibile di variazione in funzione della diversa organizzazione aziendale del nuovo concessionario. La consulenza di parte non è stata ritenuta sufficiente a provare l’incomprimibilità. Quanto ai costi della manodopera, le relative contestazioni sono state dichiarate inammissibili per violazione del giudicato sostanziale: la stessa ricorrente aveva già contestato, nel precedente giudizio definito con sentenza del TAR n. 197/2025 e confermato dal Consiglio di Stato n. 4715/2025, la quantificazione dei costi di manodopera posta a base di gara. Il giudice ha ritenuto che tali pronunce avessero deciso nel merito e che il giudicato si estendesse al dedotto e al deducibile. È stata respinta anche la censura relativa alla violazione delle norme sui costi della manodopera, poiché basata sulla premessa indimostrata dell’erroneità della stima comunale e perché le concorrenti avevano indicato costi pari o superiori a quelli posti a base d’asta. Il rigetto del secondo motivo ha determinato l’improcedibilità del primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse concreto: anche eliminando l’aggiudicataria, la ricorrente sarebbe rimasta preceduta da altri tre operatori. Il terzo motivo, volto alla riedizione della gara, è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva questioni sostanzialmente coincidenti con quelle già respinte nel precedente giudizio e coperte dal giudicato. Sono state conseguentemente respinte anche le domande di subentro, inefficacia del contratto e risarcimento, quest’ultima comunque subordinata alla prova della possibilità di conseguire l’aggiudicazione. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 54 c.p.a.
La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile
La rimessione in termini per il deposito tardivo richiede la prova dell’estrema difficoltà di una produzione tempestiva; l’autorizzazione non può essere concessa quando la parte disponeva di un tempo congruo per depositare la documentazione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Concorre, insieme alle norme sul rito appalti, a individuare il termine per il deposito di documenti e memorie.
art. 119 c.p.a.
È richiamato in combinato disposto con gli artt. 73 e 120 c.p.a. per la disciplina dei termini processuali nelle controversie soggette a rito abbreviato.
art. 120 c.p.a.
Nel rito appalti il termine per il deposito documentale è stato ritenuto perentorio e fissato nel ventesimo giorno libero antecedente l’udienza di discussione.
art. 11 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei contratti collettivi e ai costi della manodopera; le relative censure non sono state accolte.
art. 41 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione all’indicazione e alla sostenibilità dei costi della manodopera; la censura è stata respinta perché fondata sull’erronea premessa dell’inadeguatezza della stima della stazione appaltante.
art. 57 d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le norme asseritamente violate con riguardo alla disciplina della gara e dei costi della manodopera; la violazione non è stata accertata.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla verifica di anomalia dell’offerta; le contestazioni rivolte all’aggiudicataria sono state dichiarate improcedibili per difetto di interesse dopo il rigetto delle censure contro gli operatori meglio classificati.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. quale fondamento dell’efficacia preclusiva del giudicato formatosi sul precedente giudizio.
art. 324 c.p.c.
Concorre a definire il giudicato formale che impedisce la riproposizione della medesima questione già decisa con sentenza definitiva.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile nell’ambito dell’oggetto del precedente processo, comprese le questioni costituenti antecedenti logici necessari della decisione.
art. 18 del Disciplinare di gara
Richiamato in relazione all’indicazione dei costi della manodopera e alla loro giustificazione; il giudice non ha ravvisato la violazione dedotta.
art. 24 del Disciplinare di gara
Prevedeva il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria.
Massime di principio
- Nel rito appalti, il termine per il deposito di documenti fissato al ventesimo giorno libero antecedente l’udienza è perentorio; la produzione tardiva può essere autorizzata soltanto se la parte dimostra l’estrema difficoltà di rispettare il termine e il pieno contraddittorio può comunque essere assicurato.
- Il concorrente collocato in posizione deteriore può contestare l’aggiudicazione nei confronti dell’aggiudicatario soltanto se dimostra una concreta utilità finale, secondo la prova di resistenza; quando vi siano più concorrenti meglio classificati, devono risultare fondate le censure idonee a eliminare o superare tutte le posizioni che precedono il ricorrente.
- La stima dei costi di gestione fondata sui costi storici del precedente concessionario non dimostra, di per sé, l’incomprimibilità di tali costi: la loro riduzione può dipendere dalla diversa organizzazione aziendale, dai mezzi disponibili, dalle economie di scala o dalle condizioni praticate dai fornitori del nuovo operatore.
- La contestazione della quantificazione dei costi della manodopera posta a base di gara, già decisa nel merito con sentenza definitiva, non può essere riproposta in un successivo giudizio contro l’aggiudicazione, poiché il giudicato amministrativo si estende al dedotto e al deducibile e preclude il ne bis in idem.
- Quando il rigetto delle censure contro i concorrenti meglio classificati esclude in radice la possibilità di conseguire l’aggiudicazione da parte del ricorrente, le censure rivolte all’aggiudicatario diventano improcedibili per carenza di interesse concreto e attuale.
- Le domande di subentro e risarcimento conseguenti all’impugnazione di una gara presuppongono la dimostrazione della concreta possibilità di ottenere l’aggiudicazione; in mancanza, il rigetto dell’impugnazione principale comporta anche il rigetto delle pretese conseguenti.
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