Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/11/2019 n. 30904 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero di 246.679,90 euro di accisa, oltre interessi e indennità di mora, su 16 spedizioni di gasolio destinate al bunkeraggio di due navi nel porto di Bari. Le merci, tuttavia, non erano giunte a Bari e risultavano immesse irregolarmente in consumo nel porto di Napoli. La società sosteneva di essere liberata dalla responsabilità perché il sistema telematico doganale aveva emesso messaggi di appuramento attestanti la conclusione della spedizione e lo svincolo della garanzia. Contestava inoltre la motivazione della sentenza della CTR, l'omessa pronuncia su affidamento e buona fede e la violazione della disciplina sulle accise. La Corte ha ritenuto decisivo che il depositario non avesse comunicato tramite il sistema informatizzato il cambiamento della destinazione da Bari a Napoli, né avesse ottenuto la relativa convalida o annotato la modifica nel registro previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la responsabilità solidale del depositario autorizzato per l'accisa evasa. La circolazione in regime sospensivo, per prodotti destinati all'esportazione o al bunkeraggio, si conclude solo quando i prodotti lasciano effettivamente il territorio dell'Unione e tale uscita è certificata secondo la procedura doganale prevista. La variazione non autorizzata della destinazione e la mancata prova della conclusione dell'esportazione costituiscono svincolo irregolare dal regime sospensivo e immissione in consumo. La ricorrente è stata inoltre condannata a pagare all'Agenzia delle dogane 10.000 euro per compensi del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995, Testo unico delle accise (TUA), art. 2, comma 2, lett. a)

    È immissione in consumo anche lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo.

    La fuoriuscita irregolare dal regime sospensivo rende esigibile l'accisa, anche se il prodotto non è stato formalmente dichiarato immesso in consumo.

  • D.Lgs. n. 504/1995, TUA, art. 6

    La circolazione dei prodotti in regime sospensivo destinati all'esportazione si conclude quando gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità, secondo le modalità previste dalla legge.

    La garanzia e la responsabilità dello speditore non cessano per il solo esito positivo del sistema telematico: occorre la prova effettiva dell'uscita o della presa in carico secondo la procedura prescritta. Ogni cambiamento di destinazione deve essere comunicato e convalidato tramite il sistema informatizzato.

  • D.Lgs. n. 504/1995, TUA, art. 7, comma 1

    L'accisa è corrisposta dalla persona che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da chi abbia partecipato allo svincolo irregolare conoscendone o dovendo ragionevolmente conoscerne la natura irregolare.

    Il depositario autorizzato che presta la garanzia risponde solidalmente dell'accisa in caso di irregolarità della circolazione, salvo i presupposti per l'esclusione della responsabilità.

  • Determinazione direttoriale 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU

    In caso di modifica della destinazione, lo speditore presenta al sistema informatizzato la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione e, dopo la convalida, annota la modifica nel registro di carico e scarico.

    La modifica della destinazione non può essere effettuata di fatto o desunta da comportamenti successivi: deve seguire la procedura telematica formale, con convalida e annotazione.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    Tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    L'affidamento del contribuente non è tutelabile quando la condotta irregolare deriva dalla violazione di obblighi procedurali propri, come la mancata comunicazione del cambio di destinazione.

  • Regolamento CE n. 2454/1993, artt. 793, 793-bis e 796-quinquies

    La prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione deve risultare dalle attestazioni dell'ufficio doganale competente.

    I messaggi telematici di appuramento non sostituiscono necessariamente la prova doganale corretta dell'uscita, se sono stati generati senza il rispetto della procedura e senza corrispondenza tra destinazione dichiarata e destinazione effettiva.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 36; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Obbligo di motivazione della sentenza e requisiti essenziali della decisione.

    Una motivazione succinta non è apparente se consente di individuare chiaramente la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice.

Massime di principio

  • Nel trasporto di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, la responsabilità del depositario autorizzato permane fino alla conclusione effettiva e documentata della circolazione secondo la procedura prevista.
  • La destinazione indicata nell'e-AD è vincolante: se il carico viene deviato, il cambio deve essere previamente comunicato al sistema informatizzato, convalidato dall'autorità competente e annotato nei registri obbligatori.
  • L'immissione in consumo può derivare anche da uno svincolo irregolare dal regime sospensivo; non è necessario dimostrare una vendita o un consumo formalmente dichiarato.
  • L'esito apparentemente liberatorio di un sistema telematico doganale non elimina la responsabilità se il depositario ha violato gli obblighi procedurali o se manca la prova sostanziale dell'uscita della merce dal territorio dell'Unione.
  • Per ottenere lo svincolo della garanzia e prevenire il recupero dell'accisa, è essenziale conservare la documentazione completa che dimostri la presa in carico da parte del destinatario o l'effettiva uscita della merce, oltre alla corretta gestione di eventuali variazioni.
  • L'affidamento sulla correttezza dei dati informatici dell'amministrazione è normalmente recessivo rispetto alla violazione di obblighi espressamente posti a carico dell'operatore professionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.