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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08948/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento Iva per l'anno 2011, recuperando maggiore imposta per la cessione di alcuni immobili ritenuti strumentali, inclusi in un complesso turistico-recettivo di proprietà della società. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale, sulla base della sequenza temporale degli scambi tra Ufficio e contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che in un accertamento a tavolino, senza accesso nei locali dell'impresa, non sussisterebbe un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e che, comunque, per l'Iva la contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica e violazione delle norme processuali del giudizio tributario e dell'art. 111 Cost., perché la CTR avrebbe annullato l'avviso con argomentazione non calibrata sulla fattispecie concreta.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che la contribuente aveva depositato nei termini la domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197/2022, con prova dell'integrale pagamento dell'importo dovuto. In applicazione dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge richiamata, il processo è stato dichiarato estinto. È stato inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Invocato dall'Agenzia per sostenere che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non operi negli accertamenti a tavolino senza accesso presso i locali del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma evocata per la censura di nullità della sentenza per motivazione carente/apodittica.

  • artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/92

    Richiamati come parametri della motivazione del giudice tributario, la cui violazione è stata dedotta dall'Agenzia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, asseritamente violata dalla CTR.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita carenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o motivazione non pertinente.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    La produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento integrale determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. n. 34/2023

    Richiamato quale norma modificativa del regime della definizione agevolata delle controversie pendenti.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022

    Richiamati per disciplinare il diniego della definizione agevolata e le relative impugnazioni, nonché la revocazione del provvedimento di estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione quando il processo è dichiarato estinto per definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente domanda di definizione agevolata della controversia pendente e prova il pagamento integrale dell'importo dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • Nei processi estinti per definizione agevolata le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La declaratoria di estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso non accolto.
  • Le questioni relative al contraddittorio endoprocedimentale e alla sufficienza della motivazione dell'avviso restano assorbite quando interviene la definizione agevolata della lite.
  • La richiesta di estinzione per definizione agevolata presuppone il deposito, nel termine previsto, della domanda e della prova del versamento degli importi dovuti presso il giudice davanti al quale pende la controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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