Sentenza n. 330/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal dicembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 19 dicembre 2013 prot. 4397/C14 (CIG5524104AD2), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 2769/C-14 del 28 agosto 2014; prot. 1878/C-14 del 21 maggio 2015; prot. 3448/C14BIL del 22 ottobre 2015; prot. 1421C14 del 24 maggio 2016; prot. 3496/C14BIL del 21 settembre 2016; prot. 0000968/U del 26 marzo 2019) (CIG 78469503FD) emessi dall’Istituto Comprensivo di Cursi (LE) nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» (CIG 4411145003),e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: -dell’importo complessivo di €7.194,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal dicembre 2018 al 29 febbraio 2020, -degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di revisione dei prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia stipulato nell’ambito di una convenzione Consip
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, maturato dal dicembre 2018 al 29 febbraio 2020, relativamente al contratto di servizi di pulizia e ai successivi atti aggiuntivi stipulati con un istituto scolastico nell’ambito di una convenzione Consip, nonché il pagamento di € 7.194,00 oltre IVA e degli interessi moratori. La ricorrente ha dedotto: I) il proprio diritto alla revisione dei prezzi, previsto dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, dall’art. 10, comma 5, della convenzione Consip e dall’art. 9.4 del capitolato tecnico; II) la quantificazione dell’importo revisionale secondo l’indice ISTAT FOI e le modalità previste dalla lex specialis; III) la spettanza degli interessi moratori. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto. In via preliminare il Tribunale ha esaminato la questione della giurisdizione, rilevata anche d’ufficio, in ragione della natura della pretesa revisionale e della circostanza che la clausola contrattuale disciplinava sia l’an sia il quantum della revisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, ritenendo applicabile l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. alle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica disciplinati dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. La giurisdizione amministrativa comprende sia l’an sia il quantum della revisione, senza che rilevi la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Nel merito, il ricorso è stato parzialmente accolto. Il Collegio ha riconosciuto il diritto dell’impresa alla revisione dei prezzi per il periodo dal dicembre 2018 al 29 febbraio 2020, ritenendo che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 costituisca norma imperativa e che la convenzione Consip e il capitolato prevedessero un meccanismo di aggiornamento annuale dei corrispettivi, pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI verificatasi nell’anno precedente, a partire dal secondo anno di attività. La clausola revisionale si inserisce automaticamente nel contratto e le eventuali pattuizioni difformi sono nulle. È stata invece limitata la decorrenza degli interessi moratori: gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, e non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento non era configurabile il ritardo del debitore. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza parziale e per la recente definizione della questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 163/2006
Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
La disposizione individua il codice del processo amministrativo quale fonte per la delimitazione della giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
La giurisdizione esclusiva comprende tutte le controversie sulla revisione prezzi nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, sia quanto all’an sia quanto al quantum.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
La norma imponeva l’inserimento della clausola revisionale nei contratti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa; la disciplina è imperativa e integra automaticamente il contratto, senza possibilità di deroga pattizia peggiorativa per l’appaltatore.
art. 10, comma 5, Convenzione Consip
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.
La convenzione disciplina la revisione mediante il rinvio all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e, in mancanza dei dati normativamente indicati, mediante l’indice ISTAT FOI secondo le modalità del capitolato.
art. 9.4 Capitolato tecnico
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente.
La clausola stabilisce un aggiornamento annuale del canone, pari all’intera variazione dell’indice ISTAT FOI dell’anno precedente, con primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale.
artt. 1339 e 1419 c.c.
Le clausole revisionistiche imperative si inseriscono automaticamente nel contratto; le pattuizioni difformi sono nulle nella parte incompatibile, senza travolgere l’intero contratto.
d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori sulle somme revisionarie spettano dalla pubblicazione della sentenza, e non da una data anteriore alla determinazione sulla spettanza del compenso e alla scadenza del relativo pagamento.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi di contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica disciplinati dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia sull’an sia sul quantum della pretesa revisionale, anche quando la posizione azionata abbia natura di diritto soggettivo patrimoniale.
- L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 costituisce norma imperativa: la clausola di revisione periodica dei prezzi si inserisce automaticamente nel contratto e le pattuizioni difformi, ove peggiorative o incompatibili, sono nulle nei limiti della loro incompatibilità.
- Quando la lex specialis prevede l’aggiornamento annuale dei corrispettivi mediante l’intera variazione dell’indice ISTAT FOI dell’anno precedente, l’appaltatore ha diritto alla revisione dal secondo anno di attività, secondo il meccanismo contrattualmente stabilito.
- La revisione prezzi nei contratti di durata persegue sia la tutela dell’appaltatore dall’eccessiva onerosità sopravvenuta sia la tutela dell’interesse pubblico alla continuità e qualità della prestazione, evitando anche incrementi tali da alterare l’equilibrio finanziario del contratto.
- Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale per il relativo pagamento; nel caso deciso decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →