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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02669/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l’appello dell’ente impositore, aveva ritenuto legittime le cartelle esattoriali relative alle annualità 2013-2014 per imposta di registro su atti giudiziari. Con l’unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel considerare generico il disconoscimento della conformità all’originale delle copie delle relate e degli avvisi di ricevimento prodotti dall’agente della riscossione. La ricorrente assumeva che il semplice disconoscimento delle copie fotostatiche avrebbe reso inutilizzabile il documento e, comunque, che le copie non dimostravano validamente la notificazione degli atti presupposti, perché prive di indicazioni sufficienti sulla sede o domicilio della società e di un adeguato collegamento con gli atti tributari controversi.

La decisione

La Corte ha preliminarmente accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che essa non era parte del giudizio di merito. Nel merito ha ritenuto infondato il primo profilo del ricorso: il disconoscimento della conformità delle copie deve essere specifico e circostanziato, indicando i documenti contestati e le difformità rispetto agli originali; inoltre, la contestazione ex art. 2719 c.c. non comporta automaticamente l’inutilizzabilità della copia, potendo il giudice valutarla con altri elementi di prova, anche presuntivi. Quanto al secondo profilo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché fondato su questioni nuove, non risultanti essere state dedotte nel giudizio di merito, e comunque non adeguatamente localizzate nei precedenti atti processuali. Il ricorso è stato quindi rigettato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dichiarato inammissibile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controparti ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale deve essere specifico e circostanziato; non impedisce al giudice di accertare la conformità con ogni mezzo di prova, incluse presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che la contestazione della copia impone alla controparte una presa di posizione specifica, ma non esclude il potere del giudice di valutare autonomamente il materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inutilizzabilità del documento non validamente contestato; la Corte non accoglie tale impostazione, valorizzando invece la possibilità di valutare la prova anche in presenza di disconoscimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudice può apprezzare le copie e gli altri elementi probatori secondo il proprio prudente apprezzamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La ricorrente lo invoca nel formulare il motivo, ma la censura viene esaminata nei limiti della denunciata violazione di legge e delle questioni effettivamente dedotte in merito.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in giurisprudenza per affermare che il disconoscimento delle scritture private richiede specificità e determinatezza.

  • art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Utilizzato nel ragionamento della Corte per distinguere il disconoscimento della scrittura privata dal disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere espresso in modo chiaro, specifico e circostanziato, con indicazione del documento contestato e delle difformità dedotte.
  • La contestazione della copia non ne determina automaticamente l’inutilizzabilità: il giudice può accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri elementi di prova, comprese le presunzioni, attribuendo rilievo anche alle attestazioni di conformità rese dalla parte che ha prodotto il documento.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto non dedotte nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove e quando la questione sia stata prospettata nei precedenti gradi.
  • Nei giudizi di legittimità, il motivo che censura la prova della notifica di un atto presupposto deve confrontarsi con le allegazioni e contestazioni effettivamente svolte nel merito, non potendo fondarsi su profili mai dedotti prima.
  • Il disconoscimento generico o omnicomprensivo non è idoneo a scalfire l’efficacia probatoria della copia prodotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProveContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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