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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito a Sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro n.609/2023 - RG 1755/2022, avente ad oggetto Retribuzione Professionale Docente.

Giustizia amministrativa202500336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, relativa alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle le somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre agli accessori di legge. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato di avere avviato le procedure esecutive e la ricorrente ha poi confermato l'integrale soddisfazione della pretesa, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Il Collegio ha escluso la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale, disponendone la compensazione tra le parti. La compensazione è stata motivata dalla sostanziale immediata esecuzione del giudicato: l'accredito era stato disposto con il cedolino straordinario di agosto 2025, mentre il ricorso era stato notificato e depositato il 30 luglio 2025, quando le attività esecutive risultavano già avviate. È stata inoltre valorizzata la mancata tempestiva comunicazione, da parte della ricorrente, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, comunicata soltanto in prossimità della camera di consiglio decisoria.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere disposta quando l'amministrazione abbia già avviato, prima della proposizione del ricorso, le attività necessarie all'esecuzione del giudicato e il pagamento sia intervenuto in tempi sostanzialmente immediati rispetto all'instaurazione del giudizio.
  • La mancata o tardiva comunicazione al giudice dell'intervenuta soddisfazione della pretesa può concorrere a giustificare la compensazione delle spese di lite, anziché la condanna dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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