Cassazione Penale, Ordinanza n. 32960/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 febbraio 2026, con la quale era stato condannato alla pena di 200 euro di ammenda. La Corte di appello di Palermo ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione alla Corte di cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto o comunque proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale previsto per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'inammissibilità per carenza di legittimazione, decidendo de plano, senza avvisi alle parti né ulteriori formalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., rilevando che la proposizione del ricorso da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale è causa di inammissibilità. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la decisione è stata adottata de plano, trattandosi di carenza di legittimazione riconducibile all'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la violazione del requisito determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura
Consente la decisione de plano quando ricorre una causa di inammissibilità riconducibile alla carenza di legittimazione prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
carenza di legittimazione
La mancanza della legittimazione a proporre l'impugnazione costituisce causa di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È richiamato quale disposizione introduttiva della facoltà di definizione de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
non essendo dato escludere ... la ricorrenza dell'ipotesi della colpa
È richiamata a fondamento della possibilità di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. quando non risulti esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
- La carenza di legittimazione derivante dalla mancanza del requisito professionale del difensore rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
- Quando l'inammissibilità dipende dalla carenza di legittimazione prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., la Corte di cassazione può provvedere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza avvisi alle parti né ulteriori formalità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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