Cassazione Penale, Sentenza n. 37777/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (rieame) che aveva solo parzialmente accolto la istanza di riesame contro la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip. Quattro censure principali: 1) errore nella valutazione della gravità indiziaria circa la partecipazione e la posizione di guida del ricorrente nel sodalizio (sostituzione del padre e brevità del tempo dall'arresto di quest'ultimo); 2) contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati fine e delle circostanze aggravanti, che hanno influito sulla scelta della misura; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella conferma dell'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. e), del dPR (mancata prova della consapevolezza del ricorrente circa l'utilizzo di risorse finanziarie estere); 4) mancata valutazione della non idoneità della misura custodiale adottata e mancanza di considerazione di misure alternative.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria in relazione alla posizione dirigente del ricorrente e sul numero e sulla rilevanza degli elementi indiziari. Ha confermato la natura oggettiva dell'aggravante per transnazionalità e l'applicabilità, quanto meno in fase cautelare, anche agli altri partecipanti al sodalizio quando la sussistenza possa essere conoscibile con la ordinaria diligenza; ha ritenuto applicabile anche l'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. e), del dPR n. 43/1973, tenuto conto della disponibilità continuativa di ingenti quantità di tabacchi esteri e della mancanza di convenzioni con uno Stato di provenienza (Tunisia). Sulla misura cautelare, ha confermato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, ritenendo insufficienti le argomentazioni difensive sulla disarticolazione del gruppo o sulla scarsa professionalità degli aderenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha disposto che la Cancelleria dia comunicazione alle autorità di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.; il provvedimento non ha comportato la scarcerazione del ricorrente.
Norme richiamate
art. 61-bis cod. pen.
La misura della responsabilità è aggravata ai sensi dell'art. 61-bis per la maggiore gravità del reato commesso nell'ambito di attività criminali organizzate; la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione dell'aggravante in relazione alla contestazione associativa.
art. 291-ter, comma 2, lettera e), dPR n. 43 del 1973
L'aggravante collegata a talune condizioni (tra cui la mancanza di convenzioni internazionali o l'uso di risorse estere) è stata considerata di natura oggettiva; in fase cautelare può essere attribuita agli associati quando la sua sussistenza risultava conoscibile con la ordinaria diligenza o quando la piena adesione al programma criminoso integra una condotta gravemente colposa.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale che impone alla Cancelleria l'obbligo di dare notizia alle autorità competenti quando il provvedimento cautelare permane; la Corte ha disposto l'adempimento di tale obbligo.
Massime di principio
- L'aggravante per transnazionalità e le aggravanti previste dal dPR n. 43/1973 hanno natura prevalentemente oggettiva: possono essere ritenute sussistenti in fase cautelare se esistono elementi concreti che indicano collegamenti e disponibilità di forniture o strutture estere.
- Tali aggravanti possono essere attribuite a tutti i partecipanti al reato associativo quando la circostanza fosse conoscibile con la ordinaria diligenza o quando la piena adesione al progetto criminoso integri un atteggiamento gravemente colposo.
- Per contrastare con successo la conferma di una misura cautelare è necessario fornire elementi concreti e specifici che dissocino il singolo dalla struttura organizzativa (p.es. prova di non responsabilità diretta, mancanza di contatti o compiti direttivi), semplici argomentazioni generiche su disarticolazione o scarsa professionalità sono generalmente insufficienti.
- La contestazione delle aggravanti richiede di dimostrare l'assenza di consapevolezza o la impossibilità di conoscere, con la normale diligenza, le circostanze estere: deduzioni generiche non prevalgono sulle evidenze indiziarie oggettive (quantità, continuità delle forniture, rapporti con soggetti esteri).
- In sede di impugnazione cautelare in cassazione l'inammissibilità può essere dichiarata quando i motivi sono manifestamente infondati; per avere chance è utile fondare i rilievi su errori di diritto o su nuovi elementi probatori idonei a incidere sulla valutazione della gravità indiziaria e sull'esigenza cautelare.
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