Cassazione Penale, Sentenza n. 22483/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) per i reati indicati, con censure relative a: carenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari; errata qualificazione giuridica dei fatti; inattendibilità della persona offesa; mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 275, comma 2-bis, c.p.p.; vizi di motivazione e violazioni di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che parte dei motivi non fossero consentiti e altre parti mancassero della specificità prescritta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., o fossero manifestamente infondati. Il Collegio ha confermato che il Tribunale di Salerno aveva adeguatamente motivato, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa e riscontrandole con documentazione bancaria, immagini di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche, file audio e messaggi. Ha inoltre osservato che la reiterazione delle condotte giustificava la misura cautelare. Per l'inammissibilità totale del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione del 16/02/2022).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Indicazione che il procedimento si è svolto nelle forme previste dalla citata norma (richiamo alle disposizioni emergenziali/procedure speciali), senza ulteriori rilievi di merito nel testo.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo della impugnazione al Tribunale avverso la decisione sulle misure cautelari.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto dalla Corte come criterio di specificità dei motivi di ricorso; la mancata osservanza determina inammissibilità per aspecificità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede specificità e formulazione dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi privi della necessaria specificità.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiama la disciplina sui vizi della motivazione e la necessità, quando si deducono più vizi, di indicare chiaramente quale vizio si contesta su quale profilo; la Corte ha richiamato l'incompatibilità della cumulatione indifferenziata di vizi motivazionali.
art. 616 cod. proc. pen.
Autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o cause di inammissibilità per colpa; la Corte ha applicato tale norma quantificando la sanzione in euro 3.000.
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presuntamente non applicata; nella sentenza non è stata invece ritenuta rilevante in rapporto all'inammissibilità del ricorso, sicché il Collegio non ha accolto la censura.
art. 648-bis, art. 56/629, comma secondo, e art. 416-bis.1 c.p.
Norme penali indicate per i reati contestati: il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a tali fattispecie e ha correttamente qualificato giuridicamente i fatti, secondo il Collegio.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Precedente richiamato a sostegno del principio per cui la proposizione di impugnazioni determinate da colpa può giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Gli impugnanti devono formulare motivi con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici o meramente reiterativi sono causa di inammissibilità.
- Non è consentito cumulare in modo indifferenziato più vizi della motivazione: ciascun profilo va distinto e collegato alla specifica violazione o lacuna motivazionale che si deduce.
- Il giudice di legittimità non rielabora l'impugnazione: spetta al ricorrente indicare con chiarezza le parti della motivazione ritenute carenti, contraddittorie o illogiche.
- Dichiarazioni della persona offesa o di soggetti informati sui fatti, se ritenute attendibili e riscontrate da elementi oggettivi (documentazione bancaria, immagini di videosorveglianza, intercettazioni, file audio e messaggi), possono fondare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e giustificare la misura cautelare.
- Le censure basate su mere congetture (es. prospettazioni di attenuanti generiche o ipotesi di rito alternativo) senza elementi probatori non sorreggono l'impugnazione contro la conferma della misura cautelare.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando la sua condotta sia valutata colposa nel determinare l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22437/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22439/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22440/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22443/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →