Ordinanza n. 4531/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. di tutti gli atti, ignoti alle ricorrenti, con i quali il Parco Archeologico di Pompei ha approvato, autorizzato e attivato il servizio di accompagnamento e guida dei visitatori nei percorsi denominati -OMISSIS-; 2. di tutti gli atti, ignoti alle ricorrenti, con i quali, senza nuova procedura ad evidenza pubblica, è stato ampliato l’oggetto della concessione aggiudicata all’ATI composta da -OMISSIS- (mandataria), -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS-S.p.A., con decreto n. -OMISSIS-del 26.6.2025, all’esito della “gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati del Parco Archeologico di Pompei”, indetta dalla Direzione Generale del Parco Archeologico di Pompei con bando pubblicato in data 10.6.2024 (-OMISSIS-), cui è seguito il contratto sottoscritto tra le parti in data 28.10.2025 (prot. -OMISSIS-); 3. di ogni ulteriore atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti innanzi indicati, ancorché ignoto alle ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\5\2026 : per l’annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, 1. di tutti gli atti, ignoti alle ricorrenti, con i quali il Parco Archeologico di Pompei ha approvato, autorizzato e attivato il servizio di accompagnamento e guida dei visitatori nei percorsi denominati -OMISSIS-; 2. di tutti gli atti, ignoti alle ricorrenti, con i quali, senza nuova procedura ad evidenza pubblica, è stato ampliato l’oggetto della concessione aggiudicata all’ATI composta da -OMISSIS- (mandataria), -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS-S.p.A., con decreto n. -OMISSIS-del 26.6.2025, all’esito della “gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati del Parco Archeologico di Pompei”, indetta dalla Direzione Generale del Parco Archeologico di Pompei con bando pubblicato in data 10.6.2024 (-OMISSIS-), cui è seguito il contratto sottoscritto tra le parti in data 28.10.2025 (prot. -OMISSIS-); 3. di ogni ulteriore atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti innanzi indicati, ancorché ignoto alle ricorrenti; tra i quali, espressamente, ove e per quanto occorra, della determinazione assunta dal Parco Archeologico di Pompei, prot. n. -OMISSIS- del 2.4.2026, e della nota di -OMISSIS- del 2.4.2026, inoltrata a mezzo p.e.c. alle ricorrenti in pari data, recante ad oggetto «Vs. “Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con contestuale istanza di accesso” del 4 marzo 2026»; e per la declaratoria di illegittimità con l’adozione delle misure di cui all’art. 116 comma 4 c.p.a. 1. della determinazione di parziale rigetto della istanza di accesso delle odierne ricorrenti inoltrata in data 4.3.2026, assunta dal Parco Archeologico di Pompei, prot. n. -OMISSIS- del 2.4.2026; 2. della nota di -OMISSIS- del 2.4.2026 inoltrata a mezzo p.e.c. alle ricorrenti in pari data recante ad oggetto «Vs. “Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con contestuale istanza di accesso” del 4 marzo 2026»; 3. del silenzio serbato dal Ministero della Cultura e dalle società che compongono l’ATI concessionaria dei servizi museali integrati d’interesse pubblico del Parco Archeologico di Pompei, -OMISSIS-, -OMISSIS-S.p.A. e -OMISSIS-S.p.A., sulla medesima istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale diniego e silenzio sull'istanza di accesso relativa agli atti riguardanti i servizi di accompagnamento e guida nel Parco Archeologico di Pompei e l'ampliamento della concessione dei servizi museali integrati
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione professionale)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso agli atti istruttori e ai provvedimenti relativi all'autorizzazione e all'attivazione dei percorsi di visita denominati "Pompei civica" e "Pompei quotidiana", alla qualificazione e selezione del personale impiegato e all'ampliamento, senza nuova procedura a evidenza pubblica, dell'oggetto della concessione dei servizi museali integrati. L'istanza era motivata dall'interesse dell'associazione, quale soggetto esponenziale della categoria delle guide turistiche, a verificare la legittimità dell'erogazione del servizio, anche in relazione all'eventuale impiego di personale privo dell'abilitazione professionale, e a tutelare in sede amministrativa o giurisdizionale gli interessi dei propri iscritti e dell'intera categoria. Il Parco ha fornito collegamenti ad alcuni atti della gara e della stipula contrattuale, ritenuti però non coincidenti con la documentazione specificamente richiesta. Con i motivi aggiunti l'associazione ha impugnato anche la determinazione di parziale rigetto e la nota del 2 aprile 2026, nonché il silenzio serbato dagli altri destinatari dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e ha ordinato al Ministero della Cultura, al Parco Archeologico di Pompei e alle società componenti l'ATI concessionaria di esibire e consentire l'estrazione di copia di tutti gli atti e documenti indicati nell'istanza del 4 marzo 2026, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'accesso documentale: l'associazione aveva indicato un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla possibile incidenza dell'attività di guida sull'attività lavorativa e sui diritti della categoria rappresentata, e aveva motivato adeguatamente la richiesta. La legittimazione all'accesso non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo leso, essendo sufficiente un interesse giuridicamente tutelato e un rapporto di strumentalità, anche ampio, tra documenti richiesti e tutela perseguita. Il riscontro del Parco, limitato a documenti della procedura di gara già pubblicati, non è stato ritenuto satisfattivo rispetto alla distinta documentazione richiesta sui servizi di guida, sul personale e sull'ampliamento della concessione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L'accesso documentale presuppone un interesse qualificato, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; nel caso concreto tale interesse è stato riconosciuto all'associazione rappresentativa della categoria professionale potenzialmente incisa dai servizi di guida contestati.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata
L'istanza deve esporre le ragioni della richiesta; il requisito è soddisfatto quando l'istante indica l'interesse alla tutela della propria posizione e il collegamento tra tale interesse e la documentazione richiesta.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esibizione dei documenti, con eventuale estrazione di copia, quando la domanda di accesso è fondata.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
È richiamato dall'istante quale fondamento dell'accesso civico generalizzato, ma la decisione è fondata sull'accertamento dei presupposti dell'accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990.
Massime di principio
- La legittimazione all'accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; non è necessario dimostrare l'avvenuta lesione di una posizione giuridica.
- Il diritto di accesso è autonomo rispetto all'eventuale azione di impugnazione: l'istante non deve necessariamente essere già titolare della legittimazione a contestare l'atto, essendo sufficiente che i documenti possano produrre effetti diretti o indiretti sulla sua posizione o su quella degli interessi rappresentati.
- Il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e tutela dell'interesse giuridicamente rilevante va inteso in senso ampio: è sufficiente che i documenti costituiscano un mezzo utile per valutare o predisporre la difesa della posizione tutelata.
- Un riscontro dell'amministrazione che indichi soltanto documenti della gara già pubblicati non soddisfa una richiesta di accesso distinta e specificamente riferita agli atti relativi all'attivazione di un servizio, alla qualificazione del personale e all'ampliamento dell'oggetto della concessione.
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