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Sentenza

Sentenza n. 14954/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202307602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione da un concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale nella parte lesiva

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, il verbale recante il giudizio definitivo, gli atti istruttori e la graduatoria finale di merito. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 11 del bando e delle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, anche in relazione a precedenti accertamenti attitudinali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato la documentazione relativa al procedimento. Il TAR ha rilevato d’ufficio che, pur essendo stata impugnata anche la graduatoria definitiva, il ricorso non era stato notificato ad alcun candidato controinteressato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione ad almeno un controinteressato. I candidati inseriti nella graduatoria sono titolari di un interesse specifico a non essere postergati qualora il ricorrente fosse reinserito o collocato utilmente in graduatoria a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso; essi assumono quindi la veste di controinteressati necessari. Il giudice ha precisato che, anche qualora si fosse esaminato il merito, il ricorso sarebbe stato infondato. Le valutazioni sull’attitudine militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, fondata sull’osservazione degli elementi rilevanti per formulare un giudizio prognostico sull’inserimento del candidato nell’organizzazione militare, e non sono sindacabili nel merito in assenza di specifiche illegittimità. Ne consegue anche che l’organo competente non può essere sostituito e che gli accertamenti attitudinali non possono essere rinnovati in condizioni temporali o ambientali diverse da quelle originarie. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 del bando di concorso

    La disposizione è richiamata dal ricorrente quale parametro per contestare il giudizio di inidoneità e l’esclusione dal concorso.

  • artt. 703, 706 e 707 d.lgs. 66/2010

    Sono richiamati nell’epigrafe quali disposizioni relative alla riserva di posti e al reclutamento degli allievi carabinieri.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando viene impugnata l’esclusione da un concorso unitamente alla graduatoria definitiva, il ricorso deve essere notificato ad almeno un candidato collocato in graduatoria che possa subire una postergazione in caso di eventuale reinserimento o collocazione utile del ricorrente; tali candidati sono controinteressati necessari e l’omessa notificazione rende il ricorso inammissibile.
  • Le valutazioni sull’attitudine militare, formulate sulla base delle norme tecniche e degli elementi osservati nelle diverse aree attitudinali, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice nel merito, salvo il riscontro di specifiche illegittimità.
  • Gli accertamenti attitudinali militari sono insostituibili e irripetibili: non possono essere rinnovati da un organo diverso o in condizioni, anche temporali, differenti da quelle nelle quali l’Amministrazione li ha originariamente svolti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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