Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35822/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso era avverso l'ordinanza della Corte d'appello del 22/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Cambareri avverso la sentenza del Tribunale di Palmi (15/04/2019) per mancata specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p.; l'appellante aveva contestato l'insufficienza della prova e chiesto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ritenendo che l'atto di appello avesse indicato in maniera identificabile le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello affinché proceda all'esame di merito dell'appello. La Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva formulato una motivazione fragile e aveva impropriamente ricondotto all'inammissibilità un atto di appello che invece aveva sufficientemente affrontato e confutato la motivazione della sentenza di primo grado. Inoltre la decisione richiama la necessità di verificare, nel merito, aspetti rilevanti come la qualificazione del veicolo (ciclomotore vs motociclo) e segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza n.116/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 73 d.lgs. 159/2011.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Usata dalla Corte territoriale per ritenere lappello inammissibile quando mancasse l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la Cassazione precisa che l'onere di specificità esiste ma è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata e richiede il confronto esplicito con le argomentazioni della sentenza di primo grado

  • codice di procedura penale, art. 581

    Richiamato in relazione all'art. 591 per il regime di ammissibilità dellimpugnazione; la giurisprudenza richiede che i motivi affrontino la motivazione del giudice di primo grado, ma non autorizza il giudice dappello a dichiarare l'inammissibilità per mera valutazione di infondatezza dei motivi

  • codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Norma invocata dalla difesa quale titolo per la pronuncia di assoluzione per insufficienza della prova; la Corte di cassazione osserva che la richiesta assolutoria per insufficienza probatoria era stata espressa nellappello e va esaminata nel merito

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73

    Articolo contestato nel processo come norma che sanziona la guida in presenza di misura di prevenzione personale e assenza di patente; la Corte di cassazione richiama la rilevanza della qualificazione del veicolo e segnala la successiva pronuncia di incostituzionalità parziale da parte della Corte costituzionale

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 116 del 2024

    Dichiara l'illegittimità costituzionale della parte di art. 73 d.lgs. 159/2011 che puniva talune condotte connesse alla guida in presenza di misure di prevenzione quando la patente non fosse stata revocata per tale motivo; pronuncia richiamata come fattore normativo rilevante che può incidere sul procedimento penale

Massime di principio

  • Lappello è inammissibile per difetto di specificità solo se i motivi non enunciano e non argomentano esplicitamente i rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; lonere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
  • Il giudice dappello deve confrontare lcontenuto dellappello con la motivazione della sentenza di primo grado: la mera affermazione generica di insufficienza della prova può essere ammissibile se nel ricorso sono indicati gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che ne giustificano la censura.
  • Nella valutazione dellammissibilità il giudice non può sostituirsi al merito per ritenere i motivi manifestamente infondati; la manifesta infondatezza è questione di merito e non può giustificare, di per sé, la declaratoria di inammissibilità.
  • Se la Corte dappello dichiara erroneamente inammissibile un appello che ha affrontato la motivazione di primo grado, la Cassazione annulla e rinvia perché venga svolto lesame di merito.
  • In procedimenti che sanzionano la guida in presenza di misure di prevenzione, è essenziale accertare la qualificazione tecnica del veicolo (ciclomotore vs motociclo) e gli effetti di eventuali pronunce costituzionali successive sulla normativa incriminatrice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.