Cassazione Penale, Ordinanza n. 06940/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. L'unico motivo censurava la motivazione della decisione di merito, contestando la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la correttezza del giudizio di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze si risolvessero in mere contestazioni di fatto, già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, prive di specificità e quindi non deducibili in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui le regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se parte civile, che possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità purché il giudice ne verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con motivazione adeguata e rigorosa. Nel caso concreto, la motivazione di merito è stata ritenuta corretta perché le dichiarazioni della persona offesa erano coerenti, prive di incertezze e corroborate da riscontri testimoniali.
Norme richiamate
art. 48 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice insieme all'art. 479 c.p. per il reato contestato all'imputato; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 479 c.p.
Richiamato come disposizione incriminatrice del falso ideologico in atto pubblico oggetto della condanna confermata in appello.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le regole di valutazione probatoria previste da tale norma non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile; tali dichiarazioni possono fondare da sole la responsabilità penale se il giudice ne verifica credibilità e attendibilità con motivazione rigorosa.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di contestazioni di fatto già esaminate e disattese in appello, se prive di specificità e di una critica argomentata alla motivazione impugnata.
- La dichiarazione della persona offesa non è soggetta alle regole di riscontro previste per i collaboratori o testimoni indicati dall'art. 192, comma 3, c.p.p.; essa può essere sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del narrato.
- Quando la motivazione di merito evidenzia coerenza intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa e la presenza di riscontri esterni, il vizio di motivazione sul punto è normalmente insuscettibile di accoglimento in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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