Cassazione Penale, Sentenza n. 17827/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Questore ha imposto a Vandelli l'obbligo di presentazione ai sensi dell'art.6 della L. n.401/1989. Il PM ha chiesto la convalida entro 48 ore; il GIP ha convalidato il provvedimento il giorno successivo prima che fossero trascorse 48 ore dalla notifica (notifica 08/08/2023 ore 9:50; convalida 09/08/2023 ore 13:05). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore e conseguente nullità ex art.178 lett. c) c.p.p.; (2) vizio di motivazione riguardo l'obbligo di presentarsi anche per le partite amichevoli; (3) vizio di motivazione circa l'obbligo di presentazione due volte per le partite della Reggiana (casa e trasferta).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, che ha assorbito gli altri. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui l'obbligo di presentazione esprime una limitazione della libertà personale e richiede che il destinatario possa esercitare un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica. Poiché la convalida è intervenuta prima della scadenza delle 48 ore, è stato negato al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 4.8.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6
La misura di prevenzione consistente nell'obbligo di presentazione rientra tra le forme di restrizione della libertà personale e richiede le garanzie difensive previste dall'art.13 Cost.; il destinatario deve poter conoscere gli atti e presentare memorie entro un congruo termine.
Costituzione della Repubblica Italiana, art.13
Richiamata come parametro costituzionale che impone garanzie quando vengono limitate libertà personali; la misura deve rispettare le garanzie del diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art.178 lett. c)
La mancata osservanza del termine dilatorio di 48 ore integra una nullità di ordine generale richiamabile ai sensi di questa norma.
Corte Costituzionale, sentenza n.512/2002
Ha affermato che la misura di cui alla L. n.401/1989 art.6 costituisce limitazione della libertà personale, con conseguente applicazione delle garanzie costituzionali e necessità di piena e previa conoscenza dei diritti di difesa.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n.44273/2004
Ha stabilito che il destinatario della misura deve poter presentare memorie e deduzioni e accedere alla documentazione trasmessa dal Questore; per l'effettivo esercizio del diritto di difesa è necessario riconoscere un congruo termine, coincidente con il termine di 48 ore del PM.
Giurisprudenza di legittimità (esempi)
Sez.3 nn.2471/2007, 86/2009, 6440/2016 e altre
La giurisprudenza della Cassazione conferma che il mancato rispetto del termine di 48 ore determina nullità di ordine generale e, se il vizio è procedurale, l'annullamento senza rinvio e la cessazione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore deve essere rispettato: sia il PM che il destinatario devono avere pari termine per, rispettivamente, richiedere la convalida e presentare memorie; la mancata osservanza integra nullità procedurale.
- L'obbligo di presentazione previsto dall'art.6 L. n.401/1989 è una misura limitativa della libertà personale e richiede che il destinatario possa esercitare un "contraddittorio cartolare" con accesso agli atti trasmessi dal Questore.
- La violazione procedurale del diritto di difesa in questa fase porta di regola all'annullamento senza rinvio dell'atto di convalida e alla dichiarazione di inefficacia, almeno nella parte che impone l'obbligo di presentazione.
- In casi simili è determinante documentare con precisione data e ora della notifica e della convalida per dimostrare la compressione del termine di 48 ore.
- Le contestazioni sul contenuto motivazionale (es. obbligo per partite amichevoli o numero di presentazioni) possono essere assorbite dalla decisione sul vizio procedurale; tuttavia, se il vizio procedurale non fosse rilevante, il giudice esaminerà la congruità della motivazione rispetto alle esigenze di prevenzione.
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