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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17827/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Questore ha imposto a Vandelli l'obbligo di presentazione ai sensi dell'art.6 della L. n.401/1989. Il PM ha chiesto la convalida entro 48 ore; il GIP ha convalidato il provvedimento il giorno successivo prima che fossero trascorse 48 ore dalla notifica (notifica 08/08/2023 ore 9:50; convalida 09/08/2023 ore 13:05). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore e conseguente nullità ex art.178 lett. c) c.p.p.; (2) vizio di motivazione riguardo l'obbligo di presentarsi anche per le partite amichevoli; (3) vizio di motivazione circa l'obbligo di presentazione due volte per le partite della Reggiana (casa e trasferta).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, che ha assorbito gli altri. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui l'obbligo di presentazione esprime una limitazione della libertà personale e richiede che il destinatario possa esercitare un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica. Poiché la convalida è intervenuta prima della scadenza delle 48 ore, è stato negato al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 4.8.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6

    La misura di prevenzione consistente nell'obbligo di presentazione rientra tra le forme di restrizione della libertà personale e richiede le garanzie difensive previste dall'art.13 Cost.; il destinatario deve poter conoscere gli atti e presentare memorie entro un congruo termine.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art.13

    Richiamata come parametro costituzionale che impone garanzie quando vengono limitate libertà personali; la misura deve rispettare le garanzie del diritto di difesa.

  • Codice di procedura penale, art.178 lett. c)

    La mancata osservanza del termine dilatorio di 48 ore integra una nullità di ordine generale richiamabile ai sensi di questa norma.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.512/2002

    Ha affermato che la misura di cui alla L. n.401/1989 art.6 costituisce limitazione della libertà personale, con conseguente applicazione delle garanzie costituzionali e necessità di piena e previa conoscenza dei diritti di difesa.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n.44273/2004

    Ha stabilito che il destinatario della misura deve poter presentare memorie e deduzioni e accedere alla documentazione trasmessa dal Questore; per l'effettivo esercizio del diritto di difesa è necessario riconoscere un congruo termine, coincidente con il termine di 48 ore del PM.

  • Giurisprudenza di legittimità (esempi)

    Sez.3 nn.2471/2007, 86/2009, 6440/2016 e altre

    La giurisprudenza della Cassazione conferma che il mancato rispetto del termine di 48 ore determina nullità di ordine generale e, se il vizio è procedurale, l'annullamento senza rinvio e la cessazione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore deve essere rispettato: sia il PM che il destinatario devono avere pari termine per, rispettivamente, richiedere la convalida e presentare memorie; la mancata osservanza integra nullità procedurale.
  • L'obbligo di presentazione previsto dall'art.6 L. n.401/1989 è una misura limitativa della libertà personale e richiede che il destinatario possa esercitare un "contraddittorio cartolare" con accesso agli atti trasmessi dal Questore.
  • La violazione procedurale del diritto di difesa in questa fase porta di regola all'annullamento senza rinvio dell'atto di convalida e alla dichiarazione di inefficacia, almeno nella parte che impone l'obbligo di presentazione.
  • In casi simili è determinante documentare con precisione data e ora della notifica e della convalida per dimostrare la compressione del termine di 48 ore.
  • Le contestazioni sul contenuto motivazionale (es. obbligo per partite amichevoli o numero di presentazioni) possono essere assorbite dalla decisione sul vizio procedurale; tuttavia, se il vizio procedurale non fosse rilevante, il giudice esaminerà la congruità della motivazione rispetto alle esigenze di prevenzione.

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