Cassazione Penale, Ordinanza n. 40645/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per due episodi di furto, uno contestato al capo A e uno di furto continuato al capo B. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata qualificata, sostenendo in sostanza che la valutazione del giudice di merito fosse erronea. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridiche corrette, sicché il motivo non era consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto e furto continuato, già confermata in appello, resta quindi ferma; la doglianza sulla recidiva reiterata qualificata non è stata scrutinata nel merito perché ritenuta mera riproposizione di censure già respinte dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata qualificata è stata oggetto della censura difensiva, ma la Corte non entra nel merito della sua configurazione perché il motivo è ritenuto inammissibile in cassazione in quanto riproduttivo di questioni già valutate dal giudice di appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di motivazione già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
- La contestazione del riconoscimento della recidiva, quando attacca apprezzamenti già compiuti in appello senza evidenziare reali errori di diritto o manifeste illogicità, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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